Sentenza del 21/09/2017 n. 2006 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Motivazione dell'avviso di accertamento per relationem - Onere di allegazione dell'atto richamato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la validità dell’avviso di accertamento motivato per relationem, sostenendo che l’atto richiamato dall’Amministrazione non sia stato allegato. La questione riguarda l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e, in particolare, la necessità che il contribuente possa conoscere integralmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
La decisione
La sentenza afferma che, quando l’avviso di accertamento richiama un altro atto per relationem, l’atto richiamato deve essere allegato all’avviso, salvo che sia già conosciuto o nella disponibilità del contribuente. La mancata allegazione viola l’art. 7 della legge n. 212/2000, poiché non consente una piena conoscenza della motivazione e limita il diritto di difesa. Viene quindi superato il precedente orientamento secondo cui era sufficiente indicare gli elementi essenziali dell’atto richiamato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La motivazione dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
La motivazione per relationem è legittima solo se l’atto richiamato è allegato all’avviso oppure è già conosciuto o conoscibile dal contribuente. In caso contrario, l’avviso è viziato perché il destinatario non può comprendere integralmente la pretesa tributaria né difendersi adeguatamente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può fondarsi validamente su documenti o atti esterni non messi a disposizione del contribuente, quando tali atti costituiscono parte essenziale della motivazione.
- Il semplice richiamo a un altro atto non è sufficiente: l’Amministrazione deve allegarlo oppure indicare una modalità concreta che ne garantisca la piena conoscibilità.
- La violazione dell’obbligo di allegazione può determinare l’illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa.
- L’atto richiamato non deve necessariamente essere allegato se il contribuente ne è già in possesso o lo conosce effettivamente, ma tale circostanza deve risultare verificabile.
- In caso di contestazione, occorre distinguere tra atti meramente integrativi o accessori e atti indispensabili per comprendere i presupposti e il calcolo della pretesa fiscale: solo per questi ultimi l’omessa allegazione assume rilievo decisivo.
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