Sentenza n. 14060/2026 - Roma, Sezione 2B
per la condanna di parte resistente, accertata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di parte ricorrente del 5.11.2025, al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di tipo D;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 5 novembre 2025 per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio di tipo D
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio di tipo D. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità connessa alla procura alle liti rilasciata all'estero e asseritamente confermata mediante collegamento video a distanza. La procura non risultava autenticata nelle forme richieste dalla legge italiana né munita di legalizzazione o apostille, e il collegamento video a distanza non era idoneo a sanare il difetto di forma o a estendere all'estero il potere di autenticazione del difensore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, senza esaminare nel merito l'illegittimità del silenzio sull'istanza di visto. Ha ritenuto applicabile al processo amministrativo italiano la legge italiana, compresa la disciplina della procura alle liti, anche quando la procura sia stata rilasciata all'estero. Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell'art. 39 c.p.a., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o nelle forme processuali previste. Il difensore non può autenticare una scrittura privata rilasciata all'estero, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale; tale limite non può essere superato mediante collegamento video a distanza. Se redatta per atto pubblico, la procura deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, munita di apostille. La violazione di tali prescrizioni determina l'inesistenza della procura e l'assenza di un valido ius postulandi. Il Collegio ha inoltre escluso la sanatoria in corso di causa, ritenendo non applicabile al processo amministrativo l'art. 182 c.p.c., secondo l'Adunanza Plenaria n. 11/2025. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La legge italiana disciplina gli atti del processo svolto in Italia, compresa la procura alle liti rilasciata all'estero.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla legge italiana; il difensore non può autenticare una procura privata rilasciata all'estero.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale civile compatibile, inclusa quella sulla procura alle liti, ed esclude l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. secondo il richiamo alla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura speciale è richiesta a pena di inammissibilità.
art. 33 d.P.R. 445/2000
La procura redatta per atto pubblico all'estero deve essere legalizzata per poter essere utilizzata validamente in Italia, salvo l'applicazione della disciplina dell'apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Individua il riferimento alla legalizzazione degli atti da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con l. 1253/1966
Per gli Stati aderenti, consente la validazione dell'atto pubblico estero mediante apostille, in alternativa alla legalizzazione consolare.
art. 182 c.p.c.
La relativa sanatoria della procura non è applicabile al processo amministrativo secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria n. 11/2025.
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice di avvisare le parti della possibile rilevabilità d'ufficio di una causa di inammissibilità prima della decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all'estero è soggetta alle forme previste dalla legge italiana, poiché costituisce un atto del processo italiano.
- Il difensore italiano non può autenticare una scrittura privata contenente una procura alle liti rilasciata all'estero; il potere di autenticazione non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere surrogato da un collegamento video a distanza.
- Una procura alle liti redatta all'estero per atto pubblico può essere utilizzata nel processo amministrativo italiano soltanto se munita di legalizzazione consolare o, quando applicabile, di apostille.
- La procura estera priva delle forme prescritte è inesistente e non attribuisce al difensore un valido ius postulandi; la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso quando la procura speciale richiesta per la sottoscrizione dell'atto introduttivo manchi in concreto.
- Nel processo amministrativo non è consentita la sanatoria in corso di causa della procura alle liti invalida o inesistente mediante l'art. 182 c.p.c., secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria n. 11/2025.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1010/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1698/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1749/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1750/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1751/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1752/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →