Cassazione Penale, Sentenza n. 708/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (remissione di querela) in relazione al reato ascritto a Casasanta (tentata violenza privata, art. 610 c.p.). Il motivo principale dedotto è che il reato è procedibile d'ufficio e quindi la remissione della querela non estingue il procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per il prosieguo del procedimento, invitando il giudice di merito a tenere conto della normativa intervenuta nel frattempo. La Corte ha inoltre ritenuto non necessario né opportuno rinviare la decisione in attesa dell'esito della conversione di interventi legislativi allora in corso.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La Corte ha interpretato che il delitto di violenza privata, anche nella forma tentata, è procedibile d'ufficio; quindi la remissione della querela non estingue il potere/dovere di procedere dell'autorità giudiziaria
d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte; ha consentito la trasmissione per via scritta delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
decreto legge 162/2022 e d.leg. 150/2022 (richiamati nel procedimento)
Si tratta di interventi normativi in corso di conversione/modifica al momento della decisione; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di provvedimenti legislativi pendenti non giustificasse il rinvio della decisione, e ha disposto che il giudice di merito tenga conto delle norme eventualmente entrate in vigore
Massime di principio
- Se il fatto corrisponde a un reato procedibile d'ufficio (anche nella forma tentata), la remissione della querela da parte della persona offesa non impedisce l'esercizio dell'azione penale da parte dell'ufficio del pubblico ministero
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio una decisione che abbia errato nella qualificazione dell'azione pubblica/privata del reato e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo
- La mera pendenza di proposte o interventi legislativi non obbliga il giudice a sospendere o rinviare la decisione, salvo che non sia evidente e preciso l'effetto sospensivo o assorbente della norma futura
- In presenza di errore di diritto sulla procedibilità del reato, la parte pubblica (Procuratore Generale/Sostituto Procuratore) può ottenere l'annullamento della sentenza che abbia dichiarato improcedibile il processo per remissione della querela
- Il tribunale di merito, dopo la Cassazione, dovrà riesaminare la posizione alla luce della qualificazione corretta (procedibilità d'ufficio) e delle norme eventualmente entrate in vigore
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