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Sentenza

Sentenza n. 199/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 935 del 30.12.2025 del Comune di Salsomaggiore Terme, avente ad oggetto “Procedura telematica aperta di appalto integrato per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel comune di Fidenza (PR) CUP B57H19002190004 CIG B9379C4640. Acquisizione verbali di gara e aggiudicazione”; - dei verbali del seggio di gara n. 1 del 11/12/2025, n. 2 del 15/12/2025, n. 3 del 16/12/2025, n. 4 del 22/12/2025 e dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 1 e 2 del 22.12.2025, n. 3 del 23/12/2025, n. 4 del 24/12/2025, n. 5 del 27/12/2025 e n. 6 del 29/12/2025 e relativi allegati; in subordine, nei limiti di interesse della ricorrente e per quanto occorrer possa: - della determinazione dirigenziale n. 1034 del 20.11.2025 del Comune di Fidenza con la quale è stata proposta l’indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza, nonché della determinazione dirigenziale n. 777 del 20.11.2025 del Comune di Salsomaggiore Terme avente ad oggetto “Indizione procedura aperta telematica di appalto integrato per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza (PR) CUP B57H19002190004”; - della legge di gara e quindi del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e di tutti i documenti e gli allegati costituenti la lex specialis, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in particolare e tra l’altro della relazione generale ed allegata dichiarazione del RUP del 13.11.2025; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi ai precedenti, anche se non conosciuti, ivi compresi per quanto occorrer possa la nota del Responsabile Unico di Progetto prot. n. 64539 del 29.12.2025 e la richiesta del Responsabile della fase dell’affidamento prot. 64689 del 30.12.2025, allo stato non conosciute; ... per la declaratoria ... - di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, in relazione al quale si formula sin da ora espressamente domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; ... in via subordinata, per l’annullamento ... - di tutta la procedura di gara.

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta telematica di appalto integrato per la realizzazione di un nuovo collegamento stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 86,41 punti rispetto ai 92,30 conseguiti dal RTI aggiudicatario, ha impugnato l'aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti presupposti, chiedendo anche, in caso di stipula, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Con il primo motivo ha contestato i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dell'aggiudicatario per le migliorie relative all'inserimento nella rete viaria e all'inserimento ambientale e paesaggistico, deducendo violazione della lex specialis, del progetto a base di gara, delle prescrizioni paesaggistiche, del Codice dei beni culturali e del Codice dei contratti, oltre a eccesso di potere per travisamento, sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato la realizzazione di una pista ciclopedonale collegata a un'opera urbanizzativa futura, lo spostamento di una rotatoria, il tinteggio del muro di sostegno, la previsione di siepi e alberature di maggiore sviluppo. Con il secondo motivo ha dedotto che l'aggiudicatario non avrebbe considerato l'indisponibilità delle aree interessate dalla pista ciclopedonale né indicato impegni per acquisirle, in violazione dei principi di risultato, concorrenza, buon andamento, accesso al mercato, imparzialità e non discriminazione. Con il terzo motivo ha contestato, per diversi criteri tecnici e organizzativi, la sovrastima dell'offerta dell'aggiudicatario e la sottostima della propria, riguardo a sottofondazione e sovrastruttura stradale, inserimento ambientale, regimentazione idraulica, struttura tecnico-operativa, organizzazione delle fasi esecutive e gestione informativa BIM. Con il quarto motivo ha censurato la durata asseritamente insufficiente dell'esame della propria offerta, deducendo carenza di istruttoria e motivazione e illogicità. Con il quinto motivo, subordinato, ha contestato il termine di venti giorni fissato per la presentazione delle offerte, sostenendo la violazione del termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e l'insussistenza di ragioni di urgenza specificamente motivate.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune e dall'aggiudicataria e ha esaminato il ricorso nel merito, respingendo tutti i motivi. Quanto alle valutazioni tecniche della Commissione, ha ribadito che esse esprimono ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza, vizi non ravvisati. La pista ciclopedonale era collegata a un'opera di urbanizzazione prevista da strumenti urbanistici, assistita da convenzione, permesso di costruire e garanzia fideiussoria; l'area, di proprietà di RFI, era già interessata dalla dichiarazione di pubblica utilità e da interlocuzioni per la cessione. Inoltre, l'intervento si collocava all'interno del centro abitato e rientrava nella viabilità comunale. Le censure sullo spostamento della rotatoria sono state ritenute irrilevanti perché tale miglioria non risultava considerata nei giudizi della Commissione e non aveva inciso sul punteggio. Quanto alle migliorie paesaggistiche, il muro e le barriere ricadevano fuori dall'area soggetta a tutela paesaggistica; la proposta di siepi e alberature non era automaticamente incompatibile con il progetto e l'impiego di alberi più grandi poteva essere rimodulato in fase esecutiva. L'art. 26 del d.P.R. 495/1992 è stato ritenuto inconferente perché disciplina le fasce di rispetto fuori dai centri abitati. Le contestazioni sui criteri tecnici A.1-A.5, B.1, B.2 e D.1 sono state respinte perché le motivazioni della Commissione erano plausibili e non manifestamente irragionevoli; il RTI aggiudicatario, inoltre, non aveva ottenuto il punteggio massimo in alcuni dei criteri contestati. Il tempo impiegato per l'esame delle offerte non costituisce, di per sé, parametro idoneo a dimostrare l'illegittimità della valutazione; nel caso concreto, peraltro, l'offerta della ricorrente era stata esaminata per l'intera prima seduta. Infine, la riduzione del termine per la presentazione delle offerte a venti giorni è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.lgs. 36/2023, poiché la determinazione di indizione aveva specificamente motivato l'urgenza con la necessità di rispettare il cronoprogramma e rendicontare entro il 31 dicembre 2025 una quota del finanziamento FSC 2021-2027, evitando il rischio di definanziamento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre accessori in favore del Comune e 5.000 euro oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.

    Il termine di trenta giorni costituisce la regola generale, ma la stazione appaltante può ridurlo a non meno di quindici giorni quando ricorrano ragioni di urgenza specificamente motivate. Nel caso concreto, il termine di venti giorni è stato ritenuto legittimo per la necessità di rispettare il cronoprogramma finanziario del FSC ed evitare il definanziamento.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato quale base normativa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato nella procedura.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della valutazione delle offerte, ma il giudice ha escluso violazioni della relativa disciplina.

  • art. 92 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 71 per contestare i termini della procedura; la censura è stata respinta.

  • art. 26 d.P.R. 495/1992

    Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

    La disposizione è stata ritenuta inconferente perché il filare alberato era collocato all'interno del centro abitato.

  • art. 2, comma 7, d.lgs. 285/1992

    È stato utilizzato per ritenere che l'asse viario interessato dall'intervento, sviluppandosi interamente all'interno del centro abitato, rientrasse nella viabilità comunale.

  • art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

    La deroga al termine ordinario è legittima se l'urgenza è concreta e puntualmente esplicitata nella determinazione a contrarre o nell'atto di indizione.

Massime di principio

  • Le valutazioni della Commissione giudicatrice sulle offerte tecniche costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza; non è sufficiente contrapporre alla valutazione della Commissione una diversa lettura qualitativa o quantitativa dell'offerta.
  • La verifica giudiziale della legittimità dei punteggi deve riferirsi ai criteri concretamente applicati dalla Commissione e all'effettiva incidenza della censura sul punteggio: una contestazione relativa a una miglioria non considerata nei giudizi dei commissari è irrilevante se, anche ove fondata, non può modificare il punteggio attribuito.
  • Una proposta migliorativa non è illegittima per il solo fatto di riferirsi a un'opera futura o a un'area non ancora acquisita, quando l'opera sia già prevista e assistita da atti di pianificazione, convenzioni, titoli abilitativi o dichiarazioni di pubblica utilità tali da rendere concreta la sua realizzazione e non richiedere una modifica del quadro autorizzativo.
  • Il tempo impiegato dalla Commissione per esaminare una singola offerta non costituisce, di per sé, un parametro legale della correttezza della valutazione, non essendo predeterminabile un tempo minimo astratto per l'esame di offerte tecniche caratterizzate da contenuti e complessità differenti.
  • Il termine ordinario di trenta giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte può essere ridotto, fino al limite minimo di quindici giorni, quando la stazione appaltante esponga specifiche ragioni di urgenza. La necessità di rispettare un cronoprogramma di spesa e di evitare il definanziamento di risorse pubbliche può integrare tale urgenza, se adeguatamente motivata nell'atto di indizione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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