Cassazione Civile, Ordinanza n. 31105/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di divisione ereditaria relativo al compendio lasciato dai genitori delle parti, comprendente un edificio in Solarino composto da garage, piano terra e due appartamenti al primo piano. Alcuni coeredi chiedevano lo scioglimento della comunione e la condanna degli altri al pagamento dei frutti; uno dei coeredi aderiva alla divisione ma chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso di spese sostenute per l’assistenza ai genitori, per lavori di miglioramento e per l’imposta di successione, oltre all’assegnazione del piano terra; un altro coerede chiedeva l’usucapione del primo piano, o in subordine un indennizzo per l’arricchimento derivante dalla costruzione, o ancora l’attribuzione della proprietà superficiaria della porzione detenuta. Il Tribunale aveva ritenuto l’immobile comodamente divisibile e lo aveva ripartito in quattro quote. In appello era stata esclusa l’usucapione, riconosciuto il diritto dei coeredi ai frutti calcolati come canone locativo capitalizzato, e confermata la divisibilità dell’immobile. I ricorrenti per cassazione deducevano, con un primo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi relativi al rigetto della domanda di rimborso delle spese di realizzazione del primo piano, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato specifiche deduzioni difensive sull’avvenuto sostenimento di costi per strutture in ferro, impianti idraulici e lavori materiali; con un secondo motivo denunciavano la violazione degli artt. 1102 e 723 c.c., censurando l’ordine di restituzione dei frutti nonostante l’uso esclusivo del bene da parte di alcuni coeredi non avesse ecceduto i limiti dell’uso consentito dalla comunione; con un terzo motivo lamentavano la violazione dell’art. 720 c.c. per avere la Corte ritenuto divisibile un edificio vetusto, assumendo rischi statici e antieconomicità del frazionamento, nonché per il mancato accoglimento della richiesta di assegnazione dei singoli piani.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura mirasse in realtà a contestare deduzioni difensive e doglianze già giudicate generiche in appello, oltre a colpire una statuizione in rito non impugnata; ha rigettato il terzo motivo, confermando che il giudizio di comoda divisibilità ex art. 720 c.c. era stato congruamente motivato sulla base della possibilità concreta di realizzare porzioni autonome senza compromettere la stabilità dell’immobile; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’obbligo di corrispondere i frutti civili non può derivare dalla sola occupazione esclusiva del bene comune, occorrendo la prova che gli altri partecipanti abbiano chiesto di farne uso o che l’uso sia avvenuto oltre i limiti dell’art. 1102 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile attiene all’omesso esame di un fatto storico, non di questioni, argomentazioni difensive, elementi istruttori o motivi di appello
art. 112 c.p.c.
la mancata valutazione di domande, eccezioni o motivi di appello integra, se del caso, vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, non il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 1102 c.c.
il comproprietario può usare la cosa comune anche in modo particolare e più intenso, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti il pari uso; la sola occupazione non comporta automaticamente indennità o risarcimento
art. 723 c.c.
richiamato in relazione alla divisione della comunione e alla regolazione dei frutti nella compagine ereditaria
art. 720 c.c.
nel giudizio di divisibilità degli immobili occorre verificare la concreta possibilità di frazionamento materiale e l’eventuale deprezzamento del bene rispetto alla sua utilizzazione unitaria
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, prove, domande o motivi di appello.
- L’uso esclusivo di un bene in comunione non genera di per sé un obbligo indennitario o restitutorio nei confronti degli altri partecipanti: occorre accertare se l’uso abbia superato i limiti dell’art. 1102 c.c. o abbia concretamente impedito agli altri di esercitare i propri diritti sulla cosa comune.
- La pretesa ai frutti civili per l’occupazione di un bene comune richiede la prova di una sottrazione del godimento agli altri contitolari o della richiesta di uso diretto rimasta insoddisfatta; in difetto, la semplice utilizzazione esclusiva resta espressione del diritto di comproprietà.
- Ai fini dell’art. 720 c.c., la comoda divisibilità di un immobile va valutata in concreto, considerando sia la possibilità tecnica di ricavare porzioni autonome sia l’eventuale deprezzamento derivante dal frazionamento rispetto alla conservazione del bene indiviso.
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