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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05340/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, contestando a un imprenditore operante nel trasporto e montaggio mobili l'indebita deduzione, ai fini delle imposte dirette e indirette, dei costi relativi a quattro fatture emesse da un soggetto titolare di azienda agricola. Secondo l'Amministrazione, tali costi erano non inerenti ex art. 109, comma 5, TUIR perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti: mancavano un contratto, prova dell'esecuzione delle prestazioni, prova tracciabile dei pagamenti, e l'attività del fatturante sarebbe stata incompatibile con gli importi e con la prestazione fatturata. La CTR aveva invece respinto l'appello dell'Ufficio valorizzando le dichiarazioni rese nel parallelo giudizio penale, ritenendo le presunzioni dell'Ufficio prive di gravità, precisione e concordanza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 654 c.p.c., sostenendo che il contribuente non aveva assolto l'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi e che la CTR aveva erroneamente attribuito efficacia decisiva alla sentenza penale assolutoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse errato nel conferire efficacia decisiva al giudicato penale assolutorio e nel non valutare complessivamente gli indizi addotti dall'Amministrazione a sostegno dell'oggettiva inesistenza delle prestazioni fatturate. In particolare, la sentenza impugnata è stata censurata perché ha trascurato elementi quali la dichiarazione a zero ricavi del fatturante, la natura agricola della sua attività, la genericità delle fatture, l'assenza di prova puntuale dei pagamenti e l'incidenza anomala dei costi, oltre a porre impropriamente sull'Ufficio oneri di ulteriore approfondimento probatorio. La Corte ha quindi cassato la decisione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, affinché verifichi, secondo i corretti criteri probatori, se l'Amministrazione abbia dimostrato anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni e, in caso positivo, se il contribuente abbia fornito prova rigorosa contraria dell'effettività e dell'inerenza dei costi.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa; i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi contestati grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia offerto elementi anche presuntivi di inesistenza delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima valutare singolarmente gli indizi e poi complessivamente la loro convergenza.

  • art. 654 c.p.c.

    La sentenza penale di assoluzione non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere solo valutata come elemento di prova dal giudice tributario.

  • art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La fattura deve indicare natura, qualità e quantità della prestazione, anche per consentire i controlli fiscali.

  • art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997

    La fattura genericamente descrittiva può esporre anche a sanzione amministrativa.

  • art. 226 della direttiva 2006/112/CE

    Ai fini della detrazione IVA, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità, della natura e della data delle operazioni.

  • art. 219 della direttiva 2006/112/CE

    Devono essere considerate anche le informazioni complementari che facciano riferimento specifico e inequivoco alle fatture.

  • art. 530 c.p.p.

    Il richiamo al giudizio penale assolutorio vale solo sul diverso standard probatorio penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non è decisivo nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • In tema di IVA e imposte sui redditi, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle prestazioni e, ai fini della deduzione, la loro inerenza all'attività d'impresa.
  • La prova dell'effettività delle operazioni non può ritenersi assolta con la sola esibizione delle fatture, con la regolarità formale delle scritture contabili o con la prova del pagamento, perché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito che valuti indizi di inesistenza di operazioni deve procedere con metodo bifasico: prima esaminare analiticamente i singoli elementi, poi apprezzarli complessivamente per verificare se siano gravi, precisi e concordanti.
  • La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; può essere considerata solo come elemento indiziario o probatorio, da confrontare criticamente con l'intero compendio istruttorio disponibile nel giudizio fiscale.
  • Ai fini della deducibilità, il costo deve essere specificamente riferibile all'esercizio dell'impresa e descritto in modo tale da consentire la verifica della natura, qualità e quantità della prestazione; descrizioni generiche o lacunose possono legittimare il recupero a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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