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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona sul riconoscimento della carta docente, limitatamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l'ottemperanza alla sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati nella decisione, per l'importo di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato le somme principali riconosciute dal giudicato, ma non ha corrisposto gli interessi e la rivalutazione. Il Ministero ha chiesto la riunione del procedimento con altri giudizi, istanza respinta dal TAR. Il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione. Ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere quanto alle somme principali accreditate dal Ministero nel corso del giudizio. Per la parte residua ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante liquidazione e pagamento, in favore dei ricorrenti, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dalla sentenza ottemperanda, decorrenti dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, quale organo ausiliario del giudice, con termine di 90 giorni dalla richiesta degli interessati. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l'ottemperanza anche a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'Amministrazione sia tenuta a darvi esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.

  • art. 34 c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione, anche parziale, della materia del contendere quando la pretesa sia stata soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 475 c.p.c.

    Dopo la riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario quando l'obbligo di attuazione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione soddisfa solo una parte della pretesa durante il giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione parziale della materia del contendere per la parte soddisfatta e accoglie il ricorso per la parte residua ancora ineseguita.
  • L'esecuzione integrale di un giudicato che riconosce somme di denaro comprende anche gli accessori espressamente previsti dal titolo, quali la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla maturazione del credito fino all'effettivo pagamento.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione; decorso tale termine, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e fissare un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione all'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, il quale opera come organo ausiliario del giudice e sostituisce l'Amministrazione nell'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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