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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41967/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione: è stato rilevato che, tenendo conto di 170 giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione è decorso in data 17 gennaio 2022. Pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che l'aveva condannata per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, per aver cagionato ad Antemir Mariana Vasilica un'abrasione guarita in tre giorni, il 31/01/2014. Nei motivi di ricorso si contestava: il decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia di secondo grado; l'affermazione della responsabilità materiale dell'imputata, in particolare l'effettivo uso del coltello; il diniego del beneficio della conversione della pena invocando un precedente penale risalente a circa trent'anni prima; la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile pronuncia in presenza di "doppia conforme"; la Corte segnala che, in assenza di elementi per una pronuncia ai sensi di tale norma, occorre accertare la prescrizione. Qui la valutazione della prescrizione ha portato all'annullamento senza rinvio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesto dalla difesa come norma favorevole per la conversione/sospensione della pena; dal testo emerge che la ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione, ma la decisione si è risolta sul terreno della prescrizione, senza entrare nel merito dell'applicazione di tale articolo.

  • norme sulla prescrizione del reato

    La sentenza applica le regole sul computo della prescrizione e delle sospensioni procedurali (qui 170 giorni di sospensione), ritenendo che il termine massimo sia decorso prima della pronuncia definitiva, con conseguente estinzione del reato e annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione del reato è decorso prima della pronuncia definitiva, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
  • Nella valutazione della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione processuale; il calcolo preciso può determinare l'estinzione del reato anche dopo una doppia condanna di merito.
  • Quando il ricorso solleva più questioni (responsabilità materiale, benefici di legge, precedenti), la Corte può decidere il giudizio sul punto della prescrizione senza entrare nel merito degli altri motivi se la prescrizione estingue il reato.
  • Le contestazioni sull'uso di armi o strumenti aggravatrici richiedono specifiche acquisizioni probatorie: se questione rilevante, va dimostrata in modo puntuale dall'accusa, ma la prescrizione può rendere inutile la verifica di merito.
  • La mancata applicazione di benefici (es. art. 131-bis) o la valutazione dei precedenti possono essere rilevanti solo se il reato non è già estinto per prescrizione; se la prescrizione è già maturata prevale l'estinzione del reato.

Testo integrale

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