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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1048/2025 , emessa nel giudizio R.G. n.12994/2022 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.03.2025, notificata il 12.03.2025e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'emissione della carta docente e l'accredito di 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1048/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la carta docente e ad accreditare sulla stessa la somma di 3.000 euro, oltre interessi legali, per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione, e ha richiamato la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Le spese, liquidate in 552 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza e l'adozione dell'ordine di esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla notificazione del titolo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente alle ottemperanze aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione obbligata.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che imponga il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza svolge un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente della stessa amministrazione obbligata, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle soggette alla disciplina della legge Pinto.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell'esecuzione del giudicato e della sentenza di ottemperanza può integrare una fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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