Sentenza del 21/06/2016 n. 12768 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza, che aveva dichiarato illegittima la cartella relativa ai contributi consortili di bonifica per l'anno 2005. Ha denunciato la violazione dell'art. 860 c.c., degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, dell'art. 9 della L.R. Basilicata n. 33/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di un piano di classifica e di un piano di riparto regolarmente approvati e non impugnati, spettasse alla cooperativa provare l'assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Consorzio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Potenza, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che l'approvazione del piano di classifica crea una presunzione relativa di vantaggiosità delle opere di bonifica per gli immobili inclusi nel comprensorio. Poiché la cooperativa non aveva impugnato il piano di classifica, spettava ad essa dimostrare concretamente l'assenza del beneficio fondiario. La CTR aveva invece erroneamente posto tale onere a carico del Consorzio e non aveva valutato se la cooperativa avesse fornito prova contraria sufficiente. La Cassazione non ha deciso definitivamente che il contributo fosse dovuto, ma ha imposto un nuovo esame della prova.
Norme richiamate
Art. 860 del codice civile
Rileva nel quadro normativo dei contributi consortili e del concorso dei proprietari nelle spese di bonifica, secondo il beneficio derivante agli immobili.
Art. 862 del codice civile
È richiamato quale fondamento civilistico dell'attività e degli obblighi contributivi connessi alla bonifica.
Artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933
Regolano il perimetro di contribuenza e il presupposto dei contributi consortili, collegato al beneficio diretto e specifico arrecato agli immobili dalle opere di bonifica.
Art. 9 della L.R. Basilicata n. 33/2001
Prevede l'approvazione del piano di classifica, che individua i benefici derivanti agli immobili e i relativi indici, nonché degli strumenti di ripartizione dei contributi.
Art. 2697 del codice civile
Disciplina l'onere della prova. Se il piano di classifica è specificamente contestato, il Consorzio deve provare il beneficio; se non è contestato, opera una presunzione relativa e il contribuente deve fornire la prova contraria dell'assenza di beneficio.
Art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992
Consente al giudice tributario di disapplicare un atto amministrativo presupposto, come il piano di classifica, qualora ne accerti l'illegittimità nel giudizio tributario.
Art. 384 del codice di procedura civile
Disciplina i poteri della Corte di cassazione in sede di rinvio e di decisione, non esercitati definitivamente nel caso concreto perché occorreva una nuova valutazione del quadro probatorio.
Massime di principio
- La presenza di un piano di classifica approvato dall'autorità competente e non specificamente impugnato fa presumere, fino a prova contraria, che gli immobili inclusi nel comprensorio abbiano ricevuto o possano ricevere un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica.
- Il contribuente può contestare il contributo anche impugnando la cartella, senza dover necessariamente impugnare preventivamente il piano di classifica; tuttavia deve formulare contestazioni specifiche e provare concretamente l'assenza del beneficio o l'erronea applicazione dei criteri di riparto.
- Se il contribuente contesta specificamente la legittimità, il contenuto o l'applicazione del piano di classifica, l'onere della prova del beneficio torna a gravare sul Consorzio.
- La semplice contestazione generica del mancato funzionamento o della scarsa utilità delle opere non è sufficiente: occorrono allegazioni puntuali e mezzi di prova riferiti allo specifico immobile.
- La Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa quando il giudice di merito abbia applicato erroneamente le regole sull'onere della prova senza esaminare se il contribuente abbia comunque dimostrato l'assenza del beneficio.
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