Cassazione Penale, Sentenza n. 37091/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per plurimi addebiti (associazione di tipo mafioso ex art. 416‑bis, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, violenza privata, tentate estorsioni, detenzione illegale di arma e traffico di droga). I principali motivi di gravame contestavano: carenza e genericità della motivazione sulla gravità indiziaria rispetto al ruolo nell'associazione; insufficiente valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia; mancanza di elementi per ritenere la partecipazione personale a minacce/reati (limitandosi la prova alla presenza accanto a Palaia); difetto di motivazione circa l'affermazione delle aggravanti (più persone riunite e aggravante ex art. 416‑bis.1, cd. finalità e metodo mafioso); e, per le estorsioni contestate in forma tentata (capi 34, 35, 36), carenza di motivazione sull'idoneità degli atti esecutivi e sull'effettivo prosieguo del programma criminoso (assenza di prova che gli intermediari avessero effettivamente consegnato le richieste).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso solo in parte: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 34, 35 e 36 (tentate estorsioni) per carenza motivazionale, rinviando al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio su tali capi. Ha inoltre assorbito il motivo relativo all'aggravante ex art. 416‑bis.1 rispetto a quei capi, senza precludere un futuro esame. Per il resto (associazione mafiosa, partecipazione alle condotte di violenza privata, armi, traffico di stupefacenti e altri capi) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione della gravità indiziaria, la credibilità dei collaboratori di giustizia (corroborata da riscontri), la rilevanza della presenza accanto al corréu e la sussistenza, in motivazione, della finalità di agevolazione mafiosa; un motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse concreto. Conseguenza pratica: parziale annullamento con rinvio per i capi indicati; per il resto la misura cautelare è stata confermata.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso) / art. 416‑bis.1 cod. pen. (circostanze aggravanti)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante della "finalità di agevolazione mafiosa" possa essere apprezzata quando emergono elementi che collegano la condotta all'interesse e alle dinamiche della consorteria; tuttavia ha osservato che l'impiego del "metodo mafioso" richiede una motivazione che ricavi comportamenti esteriori idonei a dimostrarlo, e la valutazione su tale aggravante può essere riaperta in sede di rinvio.
art. 339 cod. pen. (più persone riunite - circostanza aggravante)
La Corte ha applicato il principio per cui la presenza simultanea e nota alla vittima di più persone può integrare l'aggravante delle "più persone riunite", anche quando la mera presenza rafforzi la minaccia o la violenza, giustificando l'attribuzione di partecipazione al singolo.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (competenza per il riesame / rinvio)
La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, osservando la competenza indicata dalla norma procedurale per il riesame delle misure cautelari dopo annullamento parziale.
disp. att. art. 94, comma 1‑ter, cod. proc. pen. (adempimenti di cancelleria)
Indicazione formale sulla trasmissione degli atti e adempimenti a seguito della sentenza.
Massime di principio
- Per la configurabilità della custodia cautelare per reati associativi è necessario un quadro indiziario complessivamente grave: dichiarazioni di collaboratori possono essere utilizzate se adeguatamente corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, immagini, osservazioni).
- La semplice presenza accanto a un autore di minacce può essere valutata come elemento rafforzativo della minaccia stessa se tale presenza è nota alla vittima e contribuisce a dare maggiore pregnanza intimidatoria; pertanto la partecipazione 'silente' non è automaticamente irrilevante.
- Per ritenere configurabile il tentativo, specie quando il fatto è contestato in forma di tentativo, la motivazione deve spiegare perché gli atti compiuti (anche se possono apparire preparatori) fossero già idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione; l'affidamento dell'incarico a intermediari richiede la prova o la motivazione sulla posizione, affidabilità e ruolo di tali intermediari rispetto al gruppo e alle vittime.
- L'aggravante correlata al metodo mafioso non può essere affermata in via puramente assertiva: occorre che il giudice indichi i comportamenti esteriori e il contesto che manifestano il ricorso a pratiche tipiche della criminalità organizzata.
- Quando il ricorso mira soltanto a contestare circostanze aggravanti senza effetti sulla sussistenza del quadro indiziario o sulle esigenze della misura cautelare, può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse; l'interesse è concreto se la pronuncia può incidere sull'an o sul quomodo della misura.
- In fase di riesame cautelare il giudice deve fornire motivazioni specifiche e non meramente globali: formule generiche del tipo "globale interpretazione degli elementi" sono insufficienti a reggere una misura restrittiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37046/2023 del 11/09/2023
- Sentenza penale · 11 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37047/2023 del 11/09/2023
- Sentenza penale · 11 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37048/2023 del 11/09/2023
- Sentenza penale · 11 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37049/2023 del 11/09/2023
- Sentenza penale · 11 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37052/2023 del 11/09/2023
- Sentenza penale · 11 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37053/2023 del 11/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →