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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8081/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riconosciuto sussistenti le condizioni per la consegna nei confronti della Repubblica federale di Germania sulla base di un mandato di arresto europeo emesso il 15/12/2021 dalla Pretura di Halle, contestando: (1) la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69/2005, perché il mandato riportava soltanto la pena detentiva massima prevista e non anche la pena minima; (2) la violazione dell'art. 6, comma 1-bis, legge n. 69/2005, sostenendo che trattandosi di un procedimento di cui l'indagato non aveva avuto conoscenza il mandato processuale avrebbe dovuto contenere le indicazioni previste da tale comma (efficace citazione, garanzia dell'assistenza difensiva, impegno all'informazione sulle garanzie difensive all'atto della consegna).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo punto ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui, ai fini della completezza del mandato di arresto processuale, è rilevante l'indicazione della sola pena detentiva edittale massima e non della pena minima. Sul secondo punto ha rilevato che le informazioni previste dall'art. 6, comma 1-bis, legge n. 69/2005 riguardano esclusivamente il mandato 'esecutivo' (emesso per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà applicata all'esito di un processo) e non il mandato processuale per la custodia cautelare o la consegna ai fini di un processo. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché l'invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 6

    La Corte interpreta l'art. 6 come suddiviso: il comma 1, lett. f) richiede l'indicazione della pena detentiva edittale massima nel mandato di arresto processuale; il comma 1-bis si applica soltanto ai mandati esecutivi (per l'esecuzione di pene o misure applicate all'esito del processo) e non ai mandati processuali.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    Richiamata come quadro eurounitario che supporta l'interpretazione secondo cui, ai fini della consegna, è decisiva l'indicazione della pena massima edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia sulla consegna.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per valutare l'assenza di colpa del proponente in caso di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente tale giustificazione.

Massime di principio

  • Per i mandati di arresto emessi ai fini del processo (mandati 'processuali') è sufficiente che il mandato indichi la pena detentiva edittale massima prevista dalla legge dello Stato emittente; la mancata indicazione della pena minima non costituisce, di per sé, motivo valido di opposizione alla consegna.
  • Le informazioni previste dall'art. 6, comma 1-bis, legge n. 69/2005 (effettiva citazione, assistenza difensiva, impegno a informare sulle garanzie difensive all'atto della consegna) si applicano ai mandati esecutivi e non ai mandati processuali: quindi tali requisiti vanno verificati quando si tratta di esecuzione di una pena già inflitta, non quando si procede per reato in fase di rito nel Paese richiedente.
  • Se si vuole contestare la validità di un mandato di consegna per difetti formali, conviene concentrare le doglianze su elementi effettivamente richiesti dalla normativa internazionale e nazionale (es. identificazione dell'imputato, descrizione del fatto, qualificazione giuridica, pena detentiva massima) e non su elementi non previsti per il tipo di mandato impugnato.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il giudice può dichiararne l'inammissibilità e applicare le sanzioni previste (spese e contributo alla Cassa delle ammende); pertanto va valutata con attenzione la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni su questioni già pacifiche nella giurisprudenza.

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