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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11776/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/10/2023 con cui la Corte di Appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Pagano con sentenza del 20/02/2017 (irrevocabile il 09/03/2017). La revoca si è basata sulla successiva condanna per un reato commesso il 02/10/2018, con sentenza irrevocabile il 23/10/2020 che ha riconosciuto la continuazione con i fatti della prima pronuncia e ha determinato una pena complessiva di 2 anni e 4 mesi e una multa di euro 3.000,00. Il ricorrente ha contestato il vizio di motivazione sostenendo che il giudice della cognizione, pur riconoscendo la continuazione, non si era espresso sulla sospensione e pertanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare la statuizione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca non sia stata disposta ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis c.p.p. per violazione dell'art. 164, comma 4 c.p., ma ai sensi dell'art. 671, comma 1 c.p.p. per la decadenza prevista dall'art. 168, comma 1, nn. 1 e 2 c.p. (commissione di un reato nel quinquennio e applicazione di una pena in continuazione superiore ai limiti di cui all'art. 163 c.p.). Pertanto la revoca della sospensione condizionale è risultata corretta anche se il giudice della cognizione non si era espressamente pronunciato sulla sospensione precedentemente concessa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sulla revoca o decadenza del beneficio quando ricorrano i presupposti di legge; qui è stato utilizzato per dichiarare la decadenza della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p.

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, comma 1, numeri 1 e 2, cod. pen.

    Stabilisce la decadenza automatica del beneficio della sospensione condizionale quando il condannato commette un nuovo reato nel quinquennio o quando la pena complessiva supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma al caso in esame

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale; l'applicazione di una pena complessiva superiore a tali limiti esclude l'ammissibilità del beneficio e determina la decadenza

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, comma 4, cod. pen.

    Regola le condizioni e i casi di revoca della sospensione per violazione delle condizioni; il ricorrente aveva invocato violazioni con riferimento a questa norma, ma la Corte ha escluso che la revoca sia stata pronunciata su tale base

  • art. 674 cod. proc. pen.

    art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la procedura di revoca per violazione delle condizioni ai sensi dell'art. 164 c.p.; la Corte ha chiarito che tale procedura non è stata la base della revoca nel caso di specie

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 375 del 23/04/2015 (Longo)

    Sez. U., n. 375 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01

    Richiamata in tema di distinzione tra revoca per violazione delle condizioni e decadenza per i presupposti di legge; utile per chiarire i diversi rimedi e ambiti di intervento del giudice dell'esecuzione

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021 (Nozzolillo)

    Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo, Rv. 282493 - 01

    Conferma che, quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione e determina la pena complessiva, deve valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessiva o debba essere revocato; non è automaticamente revocato ma la verifica è di competenza del giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale può avvenire non solo per violazione delle condizioni (art.164 c.p.), ma anche per "decadenza" automatica nei casi previsti dall'art.168 c.p. (reato nel quinquennio o pena complessiva oltre i limiti di art.163 c.p.).
  • Se, a seguito di una successiva condanna e del riconoscimento della continuazione, la pena complessiva supera i limiti previsti per la sospensione, il giudice dell'esecuzione è legittimato a dichiarare la decadenza del beneficio anche se il giudice della cognizione non si è espresso espressamente sulla sospensione già concessa.
  • È necessario distinguere due distinti profili di perdita del beneficio: (i) revoca per inosservanza delle condizioni (procedura ex art.674 c.p.p. collegata ad art.164 c.p.) e (ii) decadenza per sopravvenienza di cause ostative previste dall'art.168 c.p.; l'operatore deve verificare quale fattispecie si concretizza nel caso concreto.
  • In presenza di più sentenze con riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve valutare se estendere il beneficio già riconosciuto alla pena complessiva o se essa renda il beneficio inammissibile/inefficace: se i presupposti di legge vengono meno, la decadenza può essere dichiarata anche senza un espresso intervento del giudice della cognizione sulla sospensione.
  • Per difendersi con successo in casi analoghi, il ricorrente dovrebbe dimostrare che il nuovo reato non rientra nel quinquennio rilevante, oppure che la pena complessiva resta entro i limiti di cui all'art.163 c.p., ovvero che sussistono ragioni specifiche per estendere la sospensione alla pena complessiva.

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