Cassazione Penale, Sentenza n. 33138/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati edilizi (abuso edilizio e violazioni della normativa antisismica) sollevando sei motivi: 1) estinzione per prescrizione dei reati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (12/06/2019); 2) vizio nel trattamento delle contravvenzioni (capo b): reati istantanei del 28/11/2014 e mancato calcolo corretto della porzione di pena aumentata; 3) mancata valutazione dello stato di necessità come causa di giustificazione; 4) errori di motivazione rispetto all'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (circostanza attenuante); 5) violazione degli artt. 54 c.p., 31 co. 9 DPR 380/01, art. 8 CEDU e art. 117 Cost., e vizio di motivazione; 6) vizio in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena subordinata all'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione di merito. Sul punto principale (prescrizione) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: i reati edilizi contestati hanno natura di reati permanenti e quindi proseguono fino al completo esaurimento dei lavori ovvero fino al sequestro che toglie la disponibilità dell'immobile; la mera attivazione delle utenze o l'uso parziale non dimostrano da soli la cessazione definitiva dei lavori. Per le contravvenzioni antisismiche è stata richiamata la stessa nozione di permanenza. I restanti motivi (stato di necessità, art. 131‑bis, censure rispetto a diritti costituzionali/ CEDU, e sulla sospensione condizionale) sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili per mancanza di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; inoltre l'onere delle spese del procedimento di cassazione è posto a carico del ricorrente ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)
art. 44 lett. b), art. 93 primo comma, art. 94 primo comma, art. 95
Le violazioni edilizie e le contravvenzioni antisismiche sono state trattate come reati permanenti: la consumazione perdura finché non sia cessata l'attività illecita (ultimazione dei lavori) o finché non intervenga un provvedimento che sottragga la disponibilità dell'immobile.
Codice Penale
art. 54 c.p.; art. 131‑bis c.p.
Art. 54 (stato di necessità) è stato ritenuto non provato/specificato dal ricorrente; art. 131‑bis (circostanza attenuante speciale) non è stato ritenuto applicabile per mancanza di motivazione adeguata in fatto da parte del giudice di merito.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e dell'abitazione; la Corte ha ritenuto la censura non convincente alla luce della motivazione di merito che ha valutato l'illiceità edilizia e l'interesse pubblico alla demolizione.
Costituzione Italiana
Richiamato in connessione con la conformità delle norme nazionali agli obblighi internazionali (CEDU); la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato.
Codice di procedura penale
Applicato per assegnare al ricorrente l'onere delle spese del procedimento di cassazione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- I reati edilizi possono essere considerati reati permanenti: la consumazione dura fino al completo esaurimento dei lavori o fino al sequestro che rimuove la disponibilità dell'immobile.
- La mera attivazione di utenze o l'uso parziale dell'immobile non dimostrano automaticamente la definitiva cessazione dei lavori né l'ultimazione dell'intervento edilizio.
- La prescrizione, una volta valutata correttamente dai giudici di merito, è difficilmente ribaltabile in Cassazione salvo vizi motivazionali: la verifica della cessazione della permanenza è accertamento di fatto riservato al merito.
- Le eccezioni generiche o non specificamente predisposte in grado di appello o in Cassazione (es. richieste non argomentate sulla sospensione condizionale) sono spesso dichiarate inammissibili.
- Per far valere giustificazioni come lo stato di necessità o ottenere attenuanti (art. 131‑bis) è necessario fornire prove e motivazioni fattuali solide e puntuali già in sede di merito; la Cassazione controlla la correttezza della motivazione, non revaluta i fatti libero.
- In materia di lavori antisismici, anche le omissioni formali (denuncia, progetto, autorizzazione) possono configurare reati permanenti finché non venga rimediato l'inadempimento.
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