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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33138/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati edilizi (abuso edilizio e violazioni della normativa antisismica) sollevando sei motivi: 1) estinzione per prescrizione dei reati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (12/06/2019); 2) vizio nel trattamento delle contravvenzioni (capo b): reati istantanei del 28/11/2014 e mancato calcolo corretto della porzione di pena aumentata; 3) mancata valutazione dello stato di necessità come causa di giustificazione; 4) errori di motivazione rispetto all'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (circostanza attenuante); 5) violazione degli artt. 54 c.p., 31 co. 9 DPR 380/01, art. 8 CEDU e art. 117 Cost., e vizio di motivazione; 6) vizio in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena subordinata all'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione di merito. Sul punto principale (prescrizione) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: i reati edilizi contestati hanno natura di reati permanenti e quindi proseguono fino al completo esaurimento dei lavori ovvero fino al sequestro che toglie la disponibilità dell'immobile; la mera attivazione delle utenze o l'uso parziale non dimostrano da soli la cessazione definitiva dei lavori. Per le contravvenzioni antisismiche è stata richiamata la stessa nozione di permanenza. I restanti motivi (stato di necessità, art. 131‑bis, censure rispetto a diritti costituzionali/ CEDU, e sulla sospensione condizionale) sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili per mancanza di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; inoltre l'onere delle spese del procedimento di cassazione è posto a carico del ricorrente ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)

    art. 44 lett. b), art. 93 primo comma, art. 94 primo comma, art. 95

    Le violazioni edilizie e le contravvenzioni antisismiche sono state trattate come reati permanenti: la consumazione perdura finché non sia cessata l'attività illecita (ultimazione dei lavori) o finché non intervenga un provvedimento che sottragga la disponibilità dell'immobile.

  • Codice Penale

    art. 54 c.p.; art. 131‑bis c.p.

    Art. 54 (stato di necessità) è stato ritenuto non provato/specificato dal ricorrente; art. 131‑bis (circostanza attenuante speciale) non è stato ritenuto applicabile per mancanza di motivazione adeguata in fatto da parte del giudice di merito.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e dell'abitazione; la Corte ha ritenuto la censura non convincente alla luce della motivazione di merito che ha valutato l'illiceità edilizia e l'interesse pubblico alla demolizione.

  • Costituzione Italiana

    Richiamato in connessione con la conformità delle norme nazionali agli obblighi internazionali (CEDU); la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato.

  • Codice di procedura penale

    Applicato per assegnare al ricorrente l'onere delle spese del procedimento di cassazione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • I reati edilizi possono essere considerati reati permanenti: la consumazione dura fino al completo esaurimento dei lavori o fino al sequestro che rimuove la disponibilità dell'immobile.
  • La mera attivazione di utenze o l'uso parziale dell'immobile non dimostrano automaticamente la definitiva cessazione dei lavori né l'ultimazione dell'intervento edilizio.
  • La prescrizione, una volta valutata correttamente dai giudici di merito, è difficilmente ribaltabile in Cassazione salvo vizi motivazionali: la verifica della cessazione della permanenza è accertamento di fatto riservato al merito.
  • Le eccezioni generiche o non specificamente predisposte in grado di appello o in Cassazione (es. richieste non argomentate sulla sospensione condizionale) sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Per far valere giustificazioni come lo stato di necessità o ottenere attenuanti (art. 131‑bis) è necessario fornire prove e motivazioni fattuali solide e puntuali già in sede di merito; la Cassazione controlla la correttezza della motivazione, non revaluta i fatti libero.
  • In materia di lavori antisismici, anche le omissioni formali (denuncia, progetto, autorizzazione) possono configurare reati permanenti finché non venga rimediato l'inadempimento.

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