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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06034/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per reati di bancarotta patrimoniale e fraudolenta (con parziale declaratoria di prescrizione per alcuni capi). Angelosante censurava (i) la motivazione sulla datazione e attribuzione della condotta distrattiva relativa all'affitto/cessione d'azienda; (ii) l'attribuzione della responsabilità in concorso per il fallimento BRICOWORLD; (iii) il diniego delle attenuanti generiche; (iv) la prescrizione dei reati. Gentile deduceva (i) omessa motivazione sull'aggravante di cui all'art. 219 L.F.; (ii) improcedibilità per "ne bis in idem" rispetto a precedente sentenza irrevocabile che aveva dichiarato la prescrizione per fatti concernenti IPERFER S.r.l.; (iii) vizio nella applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.; (iv) diniego delle attenuanti generiche. In Cassazione si è inoltre prodotto il certificato di morte di Angelosante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Iolanda Angelosante per estinzione del reato per morte dell'imputata (morte intervenuta dopo proposizione del ricorso). Quanto a Italo Gentile, la Corte ha accolto il motivo relativo alla possibile improcedibilità per "ne bis in idem" con riferimento al capo c) (bancarotta patrimoniale relativa all'affitto d'azienda di IPERFER), ritenendo che la Corte d'appello non abbia valutato se i fatti storici siano gli stessi di quelli già definiti con sentenza irrevocabile (richiamata) e pertanto ha annullato la sentenza limitatamente a quel capo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia per il concreto accertamento dell'idem factum. Gli altri motivi proposti da Gentile sono stati respinti; le doglianze relative all'aggravante ex art. 219 e al diniego delle attenuanti sono state ritenute infondate o inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta fraudolenta (anche per distrazione); la Corte distingue tra bancarotta semplice (aggravamento del dissesto) e bancarotta fraudolenta, richiedendo nella seconda indici di fraudolenza e dolo rivolti all'interesse proprio o di terzi.

  • art. 219, comma primo, legge fallimentare

    Aggravante per bancarotta patrimoniale quando il valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale determina danno di rilevante gravità; la Corte conferma che il valore può essere desunto dal contratto di affitto/cessione e costituisce presunzione iuris tantum, salvo prova contraria del ricorrente.

  • art. 217, comma primo, n.4 e art. 224 legge fallimentare

    Riferimenti alla fattispecie di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e al quadro normativo delle diverse ipotesi di bancarotta; la Corte ricorda i criteri per distinguere bancarotta semplice da fraudolenta (interesse dell'impresa vs interesse proprio/terzi).

  • art. 649 cod. proc. pen.

    l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto

    La Corte sottolinea che la verifica della preclusione per giudicato deve essere svolta sul piano storico-empirico (idem factum: condotta-nesso causale-evento, con riferimento a tempo, luogo e persona), indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica delle fattispecie.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama il divieto di pronunciarsi nel merito con proscioglimento quando il reato è estinto per causa sopravvenuta (qui: morte dell'imputata); la Corte annulla senza rinvio la sentenza rispetto alla posizione dell'imputata deceduta.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'applicazione della continuazione dopo l'estinzione di alcune imputazioni.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    "Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato"

    Richiama il principio europeo del ne bis in idem: la Corte Costituzionale e la Cassazione interpretano la norma richiedendo una valutazione naturalistica/empirica dell'identità del fatto (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona) per escludere un secondo procedimento.

  • giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 21 luglio 2016, n. 200)

    Ha censurato l'interpretazione restrittiva dell'art. 649 c.p.p. e ha affermato la necessità di una valutazione sostanziale e storico-empirica dell'idem factum, conformandosi agli orientamenti CEDU.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione determina l'annullamento senza rinvio della sentenza rispetto a quella persona, con enunciazione della causa nel dispositivo e senza pronuncia di proscioglimento nel merito.
  • Quando è invocato il ne bis in idem (improcedibilità per precedente sentenza irrevocabile), il giudice deve verificare l'identità del fatto in termini storico-empirici (triade condotta-nesso-evento e circostanze di tempo, luogo e persona), non limitandosi a confronti formali o alla sola diversa qualificazione giuridica.
  • La diversità della qualificazione giuridica tra due sentenze non esclude automaticamente la preclusione del giudicato: se i fatti storici sono coincidenti, il nuovo procedimento può essere improcedibile anche se la fattispecie penale inquadra la condotta in modo diverso.
  • In tema di bancarotta patrimoniale, il valore dei beni sottratti può essere desunto dal contratto (presunzione iuris tantum) e il relativo danno si valuta sul valore complessivo dei beni sottratti alla massa fallimentare; l'onere di confutare tale presunzione grava sul soggetto che ne beneficia.
  • Le questioni relative alle attenuanti generiche e alla valutazione del danno sono, in larga parte, valutazioni di fatto della Corte territoriale e sono sindacabili in Cassazione solo se sussiste un vizio di motivazione o violazione di legge manifesto.
  • Se la Corte di merito omette di esaminare una specifica censura di bis-in-idem o non effettua la verifica empirica dell'identità dei fatti, la Cassazione può annullare e rinviare perché tale valutazione richiede un esame di merito comparativo dei fatti e delle prove.

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