Sentenza n. 10127/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 15, adottata dal Comune di Valmontone in data 6 febbraio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 15 del 6 febbraio 2023, senza che dal testo emergano specifiche censure di legittimità. Nel corso dell'udienza straordinaria del 22 maggio 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, chiedendo la definizione in rito e la compensazione delle spese. Dal provvedimento risulta che le opere erano state accertate come abusive, che la ricorrente aveva eliminato gli abusi mediante il ripristino dei locali e che aveva pagato la sanzione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione della ricorrente e dell'avvenuto ripristino dei locali. Ha escluso la compensazione delle spese e ha applicato il principio della soccombenza virtuale: considerata l'accertata abusività delle opere oggetto dell'ingiunzione, ha ritenuto prevalente la posizione dell'Amministrazione. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune € 2.000,00 per spese processuali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito, quando l'interesse alla pronuncia sia effettivamente venuto meno, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli elementi risultanti dagli atti.
- La soccombenza virtuale può essere posta a carico del ricorrente quando dagli atti risulti l'abusività delle opere oggetto di un'ordinanza di demolizione e il ricorrente abbia successivamente provveduto al ripristino e al pagamento della sanzione amministrativa.
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