Ordinanza n. 2290/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 27.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Scuola Secondaria di Primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 27.10.2025; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza della dirigente del Ministero dell'Istruzione diretta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta nominato con sentenza e a ottenere la nomina di un diverso commissario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio originario riguardava l'impugnazione del Piano Educativo Individualizzato che aveva assegnato alla minore 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza, nonché la domanda di accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 51/2026 il TAR aveva accolto il ricorso e nominato, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale ha contestato la propria competenza, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha rinunciato all'incarico e ha chiesto la nomina di un diverso commissario. Nel frattempo, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza. Il TAR ha rilevato che, trattandosi di una richiesta identica a quella già esaminata nell'ordinanza n. 690/2026 e in ulteriori ordinanze di analogo contenuto, l'istanza doveva essere dichiarata inammissibile, richiamando integralmente la relativa motivazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. La decisione è fondata sia sull'inesistenza delle condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio, alla luce dell'avvenuto adempimento della sentenza, sia sul precedente costituito dall'ordinanza collegiale n. 690/2026 e dalle successive ordinanze, che avevano già ritenuto inammissibile una richiesta identica e l'avevano comunque confutata nel merito con riguardo alla disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. L'ordinanza non riapre la controversia sull'assegnazione delle ore di sostegno, già definita con l'accoglimento del ricorso originario.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
nomina del Commissario ad acta
La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di mancata ottemperanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
Ricorrendone i presupposti, impone l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e dei soggetti collegati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento del trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse connesso alla tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La nomina in sentenza di un commissario ad acta opera per l'ipotesi di mancata ottemperanza e non determina l'attivazione concreta dell'organo sostitutivo quando la decisione risulti già adempiuta.
- Un'istanza diretta a contestare l'incarico del commissario ad acta e a ottenerne la sostituzione è inammissibile quando manchino le condizioni concrete per l'attivazione del commissario e la richiesta riproduca una questione già definita dal collegio.
- L'avvenuto adempimento della decisione rende insussistente il presupposto operativo per l'attivazione del commissario ad acta nominato con la sentenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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