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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32929/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11.4.2025 che aveva confermato la condanna di Iovine per detenzione e porto illegali d'armi, minacce, resistenza a pubblico ufficiale ed esplosioni in luogo pubblico. Il difensore articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva, con richiamo al rilievo del lungo intervallo temporale tra precedenti e fatti recenti; (2) violazione degli artt. 12 e 14 L. 497/1974 e vizio di motivazione nella qualificazione del reato base, sostenendo che il porto in luogo pubblico non era integrato perché i luoghi erano pertinenze dell'abitazione; (3) richiesta di declaratoria ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. per errore di qualificazione e violazione del ne bis in idem (medesima condotta valutata sotto profili differenti); (4) violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, sugli aumenti per continuazione e sul mancato richiamo agli indici di gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi 2 e 3 perché il ricorrente aveva rinunciato in appello, comportando il passaggio in giudicato dei capi relativi alla qualificazione del reato. Ha inoltre ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e comprensiva ai fini dell'applicazione della recidiva (valutazione discrezionale basata su precedenti, modalità esecutive e pericolosità dell'autore), e ha respinto la censura di contraddittorietà tra applicazione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto al quarto motivo, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, osservando che la pena è stata ridotta rispetto al primo grado e fissata al di sotto della media edittale; gli aumenti per continuazione erano di entità contenuta e non richiedevano motivazione dettagliata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di merito è rimasta efficace; il ricorrente è stato condannato alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento al regime di recidiva: la Corte d'appello ha motivato l'applicazione dell'aumento per recidiva facoltativa valutando la maggiore capacità a delinquere dell'imputato in base a precedenti, modalità e pericolosità; la Cassazione ha riconosciuto la discrezionalità del giudice e la congruità della motivazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento al trattamento sanzionatorio e alle aggravanti/attenuanti per la determinazione della pena; la questione è stata analizzata nel contesto della motivazione sulla recidiva e della successiva rivisitazione della pena

  • art. 12 L. 497/1974

    Indicata nella censura sulla qualificazione del reato di porto/detenzione di arma come reato base nella rideterminazione della pena; non esaminata dalla Cassazione per inammissibilità dovuta alla rinuncia in appello

  • art. 14 L. 497/1974

    Riguarda le sanzioni previste dalla legge sulle armi; la doglianza difensiva sulla sussistenza dell'elemento materiale del porto non è stata esaminata per effetto della rinuncia

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel terzo motivo per chiedere il controllo di legittimità sulla qualificazione; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per la rinuncia intervenuta in appello

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella censura sugli aumenti per la continuazione; la Cassazione ha rilevato che gli aumenti erano contenuti e nel rispetto dei limiti di legge, perciò non richiedevano motivazione particolare

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha indicato elementi oggettivi e soggettivi e la Cassazione ha ritenuto che l'onere motivazionale fosse comunque assolto, avendo la Corte di merito operato una valutazione globale

  • art. 703 cod. pen.

    La contravvenzione è stata sanzionata con una multa di importo ridotto (50 euro); la decisione sulla sanzione accessoria è stata confermata nella complessiva rideterminazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese in sede di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai motivi di appello comporta il passaggio in giudicato degli aspetti rinunciati (quali qualificazione del reato): tali questioni diventano inammissibili in sede di cassazione
  • L'applicazione della recidiva facoltativa è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito; la motivazione deve spiegare perché la nuova condotta manifesta una maggiore attitudine a delinquere, ma la Cassazione sindaca solo la logicità e congruità di tale motivazione
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è compatibile con l'applicazione della recidiva: i due istituti sono autonomi e la loro convivenza non è di per sé contraddittoria se adeguatamente motivata
  • Quando la pena complessiva è fissata al di sotto della media edittale, la motivazione dettagliata sulla quantificazione non è sempre necessaria; analogamente, aumenti per continuazione di entità contenuta non richiedono motivazione analitica
  • Le doglianze di erronea qualificazione giuridica o di ne bis in idem possono essere precluse se il difensore ha rinunciato ai relativi motivi in appello; per contestarle in cassazione è necessario che non vi sia stato tale passaggio in giudicato
  • In situazioni simili conviene: (a) preservare in appello le censure essenziali alla qualificazione del fatto se si intende poi impugnarle in cassazione; (b) produrre una motivazione articolata circa la temporalità e la rilevanza dei precedenti quando si chiede l'esclusione della recidiva; (c) se si contesta la misura della pena, evidenziare specifici criteri dell'art. 133 cod. pen. e l'irrilevanza o sproporzione degli aumenti per continuazione

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