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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37635/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame presentata in favore di Franco Moscato avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato, fra gli altri, di detenzione/cessione di arma (capo 30) con l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa 'ndrangheta. L'accusa si fondava in particolare su intercettazioni ambientali e telefoniche in cui il coindagato Cristian Leonardo Bandiera riferiva di aver acquistato da Moscato una pistola calibro 38; la difesa deduceva che gli elementi probatori sono solo le dichiarazioni di Bandiera (inter partes), l'assenza di sequestro dell'arma, incongruenze temporali e l'assenza di riscontri e di contatti telefonici diretti tra Moscato e Bandiera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza perché devolve censure di fatto non sindacabili in cassazione. Ha confermato la valutazione del Tribunale che riteneva la conversazione ambientale del 16/02/2021 esplicita nell'indicare Moscato quale cedente dell'arma, ritenendo la motivazione del riesame ampia, lineare e non manifestamente illogica. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale le intercettazioni fra terzi possono costituire prova diretta ai sensi dell'art.192, comma 3, c.p.p., senza necessità di riscontri, salvo valutazione critica del giudice sulla coerenza e linearità del contenuto. Ha inoltre ricordato che, ai fini cautelari, la gravità indiziaria richiede un livello di prova meno stringente rispetto al giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; il provvedimento cautelare è stato mantenuto e seguiti gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione per la concorso nel reato; la decisione non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma accetta la contestazione messa a base della misura cautelare.

  • art. 61 n. 11-quater c.p.

    Aggravante contestata (agevolazione di associazione mafiosa) presa in considerazione nel quadro complessivo degli elementi a carico per la misura cautelare.

  • art. 10, 12, 14 legge n. 497/1974

    Norme richiamate nell'imputazione relative a reati connessi a condotte di criminalità organizzata; la Corte non rielabora il contenuto ma le considera nel contesto delle accuse gravanti sull'indagato.

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevante nell'ambito dell'accusa di associazione mafiosa e nella valutazione complessiva dell'operatività della locale di Rho come contesto aggravante.

  • art. 273 comma 1 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente (inosservanza ed erronea applicazione) relativa alle impugnazioni contro le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le censure proposte devolvessero questioni di fatto non sindacabili in cassazione, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 192 comma 3 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che le dichiarazioni intercettate fra terzi possono costituire fonte diretta di prova anche senza riscontro, purché il giudice valuti la coerenza e la linearità del contenuto.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Citato a contrasto per sottolineare che i requisiti di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di merito non coincidono pienamente con il livello richiesto in sede cautelare.

  • art. 273 comma 1-bis c.p.p.

    Men che non sia direttamente richiamata nei dettagli, la Corte osserva che il principio di gravità indiziaria per le misure cautelari non richiede il medesimo grado di riscontro richiesto per la decisione di merito.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione cautelare; la Corte ordina che si diano gli esiti prescritti dalla cancelleria.

Massime di principio

  • Le intercettazioni ambientali o telefoniche fra terzi possono costituire prova diretta nei confronti di un indagato senza necessariamente necessitare di riscontri materiali, purché il giudice le valuti nel loro contesto e secondo criteri di coerenza e linearità.
  • In sede di Cassazione non è sindacabile la valutazione di merito delle conversazioni intercettate se la motivazione del giudice è logica e non manifestamente illogica o irragionevole; le censure che si riducono a contestazioni fattuali sono spesso inammissibili.
  • Per l'adozione di misure cautelari personali è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", un livello probatorio più contenuto rispetto a quello richiesto per la condanna in sede di merito.
  • L'assenza di sequestro dell'arma o di riscontri materiali non preclude automaticamente la misura cautelare se vi sono elementi indiziari unificati e coerenti (intercettazioni, incontri, rapporti pregressi).
  • La difesa in casi analoghi dovrebbe mirare a dimostrare la contraddittorietà, l'incoerenza o la possibile falsità delle affermazioni intercettate, chiedendo specifici riscontri probatori e mettendo in evidenza eventuali inesattezze temporali o assenze di contatti diretti.
  • Quando si contesta una decisione cautelare in Cassazione, occorre focalizzare le censure su profili di diritto e motivazione logicamente illogica, non solo su rivalutazioni degli elementi di fatto.

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