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Ordinanza

Ordinanza n. 9528/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 371/2024 pubblicata il 21/02/2024 RG n. 4256/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 371/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 371/2024, passata in giudicato. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d’ufficio il problema della competenza territoriale, osservando che l’art. 113, comma 2, c.p.a. attribuisce la cognizione dell’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la decisione da eseguire. È stato inoltre richiamato l’art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la controversia rientri nell’ambito dell’art. 113 c.p.a. e sia soggetta a competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina, in quanto il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire ha sede nella circoscrizione di tale sezione. L’affare è stato quindi rimesso al TAR Lazio, sede di Latina, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Alla sede di Latina spetterà ogni ulteriore valutazione, comprese le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l’ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Prevede i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
  • La competenza individuata dall’art. 113, comma 2, c.p.a. per l’ottemperanza di sentenze del giudice ordinario è territoriale inderogabile.
  • Quando la controversia di ottemperanza appartiene alla competenza della sezione staccata del TAR, la sede centrale deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l’affare alla sezione competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini stabiliti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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