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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4898/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che disponeva la consegna ai sensi del mandato di arresto europeo per i reati di associazione per delinquere e rapina, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare contestava carenze del mandato di arresto europeo (m.a.e.), la genericità della contestazione e presunte carenze rispetto ai "gravi indizi di colpevolezza"

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero per lo più critiche logiche e questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità dopo le modifiche normative; ha osservato che il m.a.e. conteneva un'ampia e puntuale descrizione dei fatti conforme al requisito dell'art. 6, comma 1, lett. e) della legge n. 69/2005, e che le censure sulle prove ("gravi indizi") erano generiche e prive di rilevanza nel controllo di legittimità. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso in cassazione per le decisioni in materia di mandato di arresto europeo; il ricorrente ha proposto i motivi nei limiti di tale norma

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Le modifiche normative hanno ristretto l'ambito del controllo di legittimità su questioni che attengono alla prova e alla fondatezza delle accuse (es. "gravi indizi"), rendendo inammissibili censure meramente logiche o critiche di merito

  • art. 6, comma 1, lett. e) legge n. 69 del 2005

    "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato"

    Il requisito formale del mandato di arresto europeo è rispettato quando il m.a.e. contiene una descrizione puntuale dei fatti; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto e che la contestazione non fosse pertanto generica

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020

    Ha consentito la trattazione scritta del procedimento quando non è richiesta la discussione orale entro i termini previsti; nel caso il processo è stato trattato per iscritto con conclusioni depositate dal Procuratore generale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente del ricorso in cassazione alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, sanzione applicata nella specie

  • art. 22, comma 5, legge n. 6

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (menzionata nella parte dispositiva)

Massime di principio

  • Nei ricorsi avverso decisioni di consegna fondate su mandato di arresto europeo le censura di carattere logico o critico sulle valutazioni probatorie (es. "gravi indizi") sono generalmente inammissibili: il controllo del giudice di legittimità è limitato e non entra nel merito della valutazione delle prove dopo le modifiche normative
  • Per contestare la "contestazione" come generica è necessario confrontarsi concretamente con la descrizione dei fatti contenuta nel m.a.e.; se il mandato riporta il momento, il luogo e il grado di partecipazione, la criticabilità per genericità è debole
  • Le doglianze che si risolvono in un dissenso sulla motivazione senza rilevare violazioni di legge o vizi formali rimangono sottratte al sindacato di cassazione e rischiano l'inammissibilità
  • L'inammissibilità comporta sanzioni economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende) salvo che ricorrano giustificati motivi per l'esclusione della colpa nella deduzione: quindi valutare attentamente la fondatezza e la rilevanza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso
  • Negli EAW il rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 6 della legge n. 69/2005 è centrale: l'esistenza di una "ampia e puntuale" descrizione delle circostanze rende difficile impugnare per eccessiva genericità

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