Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48061/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato la non procedibilità del reato per mancanza di querela (art. 129 c.p.p.) relativo al furto di energia elettrica (art. 624 e 625 n.2 c.p.) ritenendo tardiva la contestazione in udienza, da parte del PM, della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (che rende la fattispecie procedibile d'ufficio) per presunta decadenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 85 D.lgs. 150/2022 per la proposizione della querela da parte della persona offesa (Enel). Il Procuratore ha dedotto che il giudice non poteva sindacare preventivamente la contestazione suppletiva in dibattimento e che il PM ha il potere/dovere di formulare contestazioni suppletive fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale.

La decisione

La Cassazione (ricorso per saltum) ha accolto il ricorso del Procuratore: ha ritenuto illegittima la decisione del Tribunale che aveva precluso al PM la contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art. 625 n.7 c.p.) e aveva dichiarato l'improcedibilità. La Corte ha affermato che, ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata (Sez. U. 28/10/1998 e altri precedenti), il pubblico ministero ha il potere-dovere di procedere in dibattimento alla modifica dell'imputazione e alla contestazione suppletiva anche su elementi già emersi nelle indagini preliminari e che il giudice non può impedirlo richiamando una presunta decadenza della querela. Per la violazione delle norme sulla formulazione dell'imputazione e sull'esercizio dell'azione penale (nullità assolute ex artt. 178 e 179 c.p.p.), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 569 comma 4 in relazione all'art. 604 comma 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 e 625 n.2 cod. pen.

    Norme sostanziali dei reati contestati (furto e relative aggravanti) oggetto dell'imputazione originaria.

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    reato commesso su cose destinate a pubblico servizio

    La contestazione di questa circostanza aggravante rende il reato procedibile d'ufficio; il PM può contestarla suppletivamente in dibattimento e modificare l'imputazione senza che il giudice possa impedirlo per motivi di presunta tardività della querela.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina l'improcedibilità per mancata querela quando il reato è procedibile a querela di parte; tuttavia, se il PM modifica legittimamente l'imputazione rendendo procedibile d'ufficio, la declaratoria di improcedibilità non può essere fondata sulla originaria imputazione.

  • art. 85 D.lgs. 150/2022

    termine di novanta giorni per la proposizione della querela

    Stabilisce il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa; il Tribunale aveva fatto leva su tale termine per escludere la contestazione suppletiva, ma la Corte ha ritenuto che ciò non possa precludere il potere/dovere del PM di modificare l'imputazione in dibattimento.

  • artt. 516-517 cod. proc. pen.

    Disciplinano le "nuove contestazioni" in dibattimento: il PM può contestare reati concorrenti o circostanze aggravanti emergenti dagli atti del dibattimento; la contestazione suppletiva è un potere/dovere del PM e non richiede autorizzazione preventiva del giudice.

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Regola la contestazione di un fatto nuovo, prevedendo l'autorizzazione del presidente; distinto rispetto all'art. 517, che riguarda le circostanze aggravanti emerse dagli atti del dibattimento e non necessita di autorizzazione.

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Garantisce i diritti di difesa concedendo all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, la possibilità di chiedere un termine per preparare la difesa (non inferiore a 20 giorni).

  • art. 112 Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, richiamato per giustificare il dovere del PM di adeguare l'imputazione in dibattimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    "un significativo mutamento del quadro processuale"

    La Consulta ha rilevato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e incidere sui riti alternativi; la pronuncia supporta l'esigenza di tutelare la difesa anche in caso di contestazioni tardive in dibattimento.

  • Sez. U. 28/10/1998 (Barbagallo) e giurisprudenza consolidata

    Principio secondo cui non esistono limiti temporali specifici all'esercizio, in dibattimento, del potere del PM di modificare l'imputazione; le nuove contestazioni possono essere formulate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Nullità assolute che ricorrono quando vi è violazione delle regole fondamentali sulla formulazione dell'imputazione e sull'esercizio dell'azione penale; nella fattispecie hanno comportato l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 569 comma 4 e art. 604 comma 4 cod. proc. pen.

    Norme che consentono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in presenza delle nullità riscontrate (per esempio nullità attinenti alla formulazione dell'imputazione e all'esercizio dell'azione penale).

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.), anche di circostanze aggravanti già emerse nelle indagini, e il giudice non può impedirlo con un sindacato preventivo di merito.
  • La contestazione suppletiva può cambiare il regime di procedibilità (da querela di parte a procedibilità d'ufficio); se effettuata legittimamente dal PM, una declaratoria di improcedibilità basata sulla imputazione originaria è illegittima.
  • La tardività formale della querela (es. decorso del termine previsto dall'art. 85 D.lgs. 150/2022) non ostacola il potere del PM di adeguare l'imputazione in dibattimento quando gli elementi aggravanti risultano dagli atti acquisiti.
  • La difesa è comunque tutelata: in caso di contestazione suppletiva l'imputato può chiedere termini per preparare la difesa e avvalersi delle garanzie procedurali (art. 519 c.p.p.), nonché valutare riti alternativi ove ammessi.
  • L'ostacolo posto dal giudice all'esercizio di un atto imperativo del PM può configurare nullità assoluta della sentenza con conseguente annullamento senza rinvio, se ricorrono i presupposti degli artt. 178, 179 e delle norme sull'annullamento senza rinvio.
  • In caso di situazione analoga è consigliabile che il PM, se emergono elementi aggravanti prima o durante il dibattimento, proceda alla contestazione suppletiva tempestivamente, assicurando la tempestiva comunicazione alla difesa e la richiesta di termini se necessario.
  • Il giudice deve limitarsi a decidere sulla responsabilità rispetto al capo di imputazione così come modificato dal PM e non può sostituirsi al PM nel sindacare l'opportunità o la tempestività della nuova contestazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.