Sentenza n. 113/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 12009 del 20.11.2020 con il quale il Comune di San Vito ha respinto l'istanza di variante non sostanziale del piano di lottizzazione “Flumini Uri” presentata dal ricorrente il 15.04.2019; - ove occorrer possa, del decreto assessoriale degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna n. 249/U del 4.03.1982, con il quale venne concesso il nulla osta per suddividere la lottizzazione “Flumini Uri” in due comparti (A e B) e dell'atto o degli atti (non noti) con i quali il Comune di San Vito ha richiesto tale nulla osta e/o ha deciso tale suddivisione, nella parte in cui l'area di proprietà del ricorrente è stata inserita nel comparto B anziché nel comparto A; - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di variante non sostanziale del piano di lottizzazione, comprendente lo stralcio del lotto dal comparto B e la modifica della tipologia edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha qualificato come sostanziale, e non non sostanziale, la variante proposta per consentire lo stralcio del proprio lotto dal comparto B del piano di lottizzazione "Flumini Uri", nonché la modifica della tipologia edilizia per realizzare un unico corpo di fabbrica con quattro unità immobiliari. Ha dedotto: violazione degli artt. 28 e 41-quinquies l. 1150/1942 e dell’art. 21 l.r. 45/1989, sostenendo che il lotto dovesse essere considerato "lotto intercluso", poiché circondato da edifici e opere di urbanizzazione e collegato a opere già realizzate; eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità e contraddittorietà, in relazione alla collocazione del lotto nel comparto B anziché nel comparto A e al rilascio di un titolo edilizio diretto per altro lotto del comparto B; violazione dell’art. 41-quinquies l. 1150/1942 ed eccesso di potere per contraddittorietà, assumendo che lo spostamento del lotto non avrebbe inciso sugli indici e sugli standard urbanistici complessivi; violazione dell’art. 28, comma 7, l. 1150/1942 e dell’art. 3 l.r. 20/1991, per omessa considerazione di una convenzione stralcio o di modalità alternative di partecipazione alle opere di urbanizzazione; violazione degli artt. 20 e 21 l.r. 45/1989 e incompetenza, poiché il diniego sarebbe stato adottato dall’ufficio comunale anziché dal Consiglio comunale. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, gli atti originari di suddivisione della lottizzazione nei comparti A e B.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha esaminato preliminarmente il motivo di incompetenza, ritenendo che l’ufficio tecnico non avesse esercitato il potere decisorio sulla compatibilità urbanistica della variante, riservato al Consiglio comunale, ma si fosse limitato a qualificare tecnicamente la proposta come variante sostanziale e a indicare la necessità di avviare il relativo procedimento prima della valutazione consiliare. Ha escluso la qualificazione del lotto come "lotto intercluso", poiché tale figura riguarda, in linea generale, aree non inserite in un piano di lottizzazione, mentre il lotto controverso è inserito nel comparto B, privo delle necessarie opere di urbanizzazione. Ha ritenuto infondato il motivo sulla scelta di inserire il lotto nel comparto B, trattandosi di scelta pianificatoria discrezionale non adeguatamente censurata. Ha giudicato congrua e ragionevole la motivazione comunale secondo cui lo spostamento del lotto dal comparto B al comparto A avrebbe inciso sul dimensionamento volumetrico, sugli indici di fabbricabilità, sugli standard e sulla perimetrazione dei comparti e dell’intera lottizzazione, rendendo la variante sostanziale. Il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare il travisamento dei fatti e non poteva trasferire al verificatore o al consulente tecnico l’onere di allegare e provare il vizio dell’atto. Ha inoltre escluso la rilevanza della disparità di trattamento, per genericità della censura e mancata prova dell’assoluta identità delle situazioni, precisando che l’eventuale illegittimità di un diverso provvedimento non rende illegittimo quello impugnato. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata valutazione della convenzione stralcio e delle altre soluzioni alternative, perché non erano state richieste in sede procedimentale e non dovevano essere valutate d’ufficio dal Comune. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni fattuali.
Norme richiamate
artt. 28 e 41-quinquies l. 1150/1942
Sono richiamati con riguardo alla disciplina della lottizzazione, degli standard urbanistici e alla qualificazione del lotto come intercluso; il TAR esclude che tale qualificazione sia applicabile a un’area già inserita in un piano di lottizzazione.
art. 21 l.r. Sardegna 45/1989
È richiamato in relazione alla disciplina urbanistica regionale e alla variante al piano di lottizzazione; la censura fondata su tale disposizione è respinta.
artt. 20 e 21 l.r. Sardegna 45/1989
Sono invocati per sostenere la competenza del Consiglio comunale; il TAR ritiene che l’ufficio tecnico si sia limitato a una qualificazione tecnica preliminare, senza adottare la decisione finale sulla compatibilità della variante.
art. 3 l.r. Sardegna 20/1991
È richiamato in relazione alla possibile stipula di una convenzione stralcio; il TAR esclude che il Comune dovesse esaminare d’ufficio una soluzione non proposta in sede procedimentale.
art. 28, comma 7, l. 1150/1942
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di considerare modalità alternative di attuazione della lottizzazione; la relativa censura è respinta perché le alternative non erano state richieste.
Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2015
È richiamata per giustificare l’ordine di esame dei motivi, con priorità al vizio di incompetenza non graduabile.
Massime di principio
- La qualificazione di una proposta come variante sostanziale o non sostanziale costituisce una valutazione tecnica preliminare, distinta dalla successiva valutazione discrezionale di compatibilità con l’interesse pubblico; pertanto, l’ufficio tecnico può rilevare la necessità di un procedimento per variante sostanziale senza sostituirsi all’organo competente per la decisione finale.
- La figura del lotto intercluso, quale situazione idonea a consentire l’edificazione senza la previa pianificazione attuativa normalmente necessaria, non è riferibile, in linea generale, a un’area già inserita in un piano di lottizzazione, anche se il relativo comparto non è ancora urbanizzato.
- Lo spostamento di un lotto da un comparto non urbanizzato a un comparto urbanizzato può integrare una variante sostanziale quando sia astrattamente idoneo a incidere sul dimensionamento volumetrico, sugli indici edificatori, sugli standard urbanistici o sulla perimetrazione del piano o dei comparti.
- Chi deduce il travisamento dei fatti o l’erroneità della qualificazione urbanistica dell’amministrazione deve allegare e provare specificamente il vizio; non può limitarsi a contestare genericamente la motivazione né pretendere che la verificazione o la consulenza tecnica supplisca all’onere di allegazione e prova.
- La disparità di trattamento rispetto a precedenti provvedimenti amministrativi richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e dell’irragionevole diversità di trattamento; l’eventuale illegittimità dell’atto assunto come comparatore non fonda, di per sé, l’illegittimità dell’atto impugnato.
- L’amministrazione non è tenuta a valutare d’ufficio soluzioni alternative rispetto a quella oggetto dell’istanza, quando tali soluzioni non siano state prospettate dall’interessato nel procedimento amministrativo.
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