Cassazione Penale, Sentenza n. 40867/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge per omessa/nulla notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado e per la illegittima dichiarazione di assenza dell'imputato. La difesa ha contestato che in atti non sia presente l'avviso di ricevimento relativo al decreto di citazione e ha sostenuto che la sola notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. non consente di desumere la conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dalla verifica del fascicolo è emerso che l'avviso di ricevimento richiamato dalla Corte d'appello riguardava la persona offesa (Gianfranco Ponzio) e non l'imputato, mentre il plico destinato al ricorrente non risulta ritirato né provato. La Corte ha inoltre affermato che la notifica mediante comunicazione di deposito non è sufficiente a provare la conoscenza dell'atto e che l'avviso ex art. 415-bis non può sostituire la formale vocatio in iudicium ai fini della dichiarazione di assenza. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il nuovo corso del procedimento.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen.
La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis non vale come notificazione della 'vocatio in iudicium' e non è sufficiente per desumere la conoscenza formale dell'imputazione né per legittimare la dichiarazione di assenza.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024 (Santilli)
Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752 - 01
Per la perfezione della notifica a mezzo posta è necessaria la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario; la sola spedizione con comunicazione di deposito non è idonea.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716
La dichiarazione di assenza dell'imputato può fondarsi solo sulla rituale notifica della vocatio in iudicium e non su meri atti delle indagini.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420
L'assenza legittima richiede elementi di effettività della conoscenza del processo; il processo in assenza non è automatica sanzione e non può basarsi su indici meramente formali.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931
L'effettiva conoscenza dell'accusa deve riferirsi al provvedimento formale di vocatio in iudicium che contenga la descrizione del fatto e la data/luogo del giudizio.
Massime di principio
- La notifica a mezzo posta si considera perfezionata solo se è provata l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario; la ricevuta di deposito non basta.
- La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. non può essere considerata equivalente alla notifica della citazione in giudizio (vocatio in iudicium).
- Non si può desumere l'assenza legittima dell'imputato senza la prova della ricezione della vocatio in iudicium; in mancanza, la dichiarazione di assenza è nulla e può determinare l'annullamento della sentenza.
- Se l'avviso di ricevimento presente in atti riguarda una terza persona (es. la parte offesa), non costituisce prova della notifica all'imputato e la difesa può validamente impugnare la sentenza per vizio di notifica.
- In presenza di vizi sostanziali di notifica la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio.
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