Cassazione Penale, Sentenza n. 23582/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iantorno impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., sostenendo che dalle carte emergessero prove solo per attività di spaccio e non per la partecipazione ad associazione mafiosa; denunciava l'eccessiva e non verificata valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Presta (in massima parte de relato e generiche), la mancanza di riscontri individualizzanti estrinsechi e la motivazione generica del Tribunale del riesame, nonché la mancata considerazione del comportamento processuale passato (adempimento di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse confusa e incompleta: gli elementi indiziari a carico di Iantorno sono risultati sfumati e prevalentemente derivanti da dichiarazioni de relato del collaboratore Presta, prive di riscontri esterni individualizzanti idonei a qualificare la sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso. La Corte ha richiamato la distinzione tra associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (elemento del "metodo" e controllo territoriale) e ha ritenuto mancante una prova indiziaria altamente qualificata circa l'inserimento stabile di Iantorno nel sodalizio mafioso. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, ordinando che nella nuova decisione si colmino le lacune motivazionali e si rivaluti l'esistenza delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è interpretata sottolineando la necessità di provare non solo l'attività delittuosa ma il 'metodo' mafioso e lo stabile inserimento nella struttura organizzativa (adesione ai fini criminosi e controllo territoriale); non è sufficiente la mera attività di spaccio per integrare il 416-bis senza riscontri che evidenzino il carattere mafioso dell'associazione
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato per la competenza del Tribunale ad esaminare le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari e per il rinvio disposto dalla Corte per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme relative all'assunzione di sommarie informazioni, alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e alle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte richiede che le dichiarazioni del collaboratore siano adeguatamente vagliate e corroborate da riscontri esterni per assumere valore probatorio decisivo
art. 192 e art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla valutazione della attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni (art. 192 in tema di mezzi di prova e art. 292 c.p.p. sulle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti); la Corte rimarca che dichiarazioni de relato e generiche richiedono prudente valutazione e riscontri
art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Richiamato per motivare la modalità di trattazione in camera di consiglio dell'udienza (misure emergenziali legate alla normativa sull'epidemia), senza incidenza sul merito
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come introdotto dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 conv. L. 199/2022)
Richiamato in relazione alla proroga/integrazione delle modalità procedurali indicate per l'udienza; non incide sulla valutazione sostanziale del ricorso
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno valore probatorio rilevante solo se corredate da riscontri estrinseci individualizzanti: dichiarazioni de relato e generiche devono essere corroborate prima di fondare misure cautelari gravose
- Per contestare il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) non è sufficiente provare attività di spaccio: occorre dimostrare il 'metodo mafioso' (imposizione, controllo territoriale, estorsioni, interferenza in appalti/voto ecc.) e l'inserimento stabile nell'organizzazione
- La motivazione delle misure cautelari deve indicare con chiarezza gli elementi fattuali concreti, cronologici e specifici che giustificano i gravi indizi e le esigenze cautelari; formule generiche o il mero richiamo ad asserzioni non corroborate possono rendere l'ordinanza annullabile
- In presenza di precedenti misure cautelari meno afflittive correttamente osservate dall'imputato (es. arresti domiciliari), il giudice deve valutare attentamente l'adeguatezza di misure meno intrusive prima di adottare la custodia in carcere
- In un nuovo esame dopo annullamento il giudice di merito deve fornire motivazione puntuale sui riscontri utilizzati per valorizzare dichiarazioni testimoniali e chiarire il collegamento tra condotte individuali e struttura associativa contestata
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