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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3368/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Luciano Tosetto aveva chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2738, secondo comma, c.c., sostenendo che il fratello Gino (poi la sua erede Emilia Zorzi) avesse prestato giuramento decisorio falso in ordine al possesso/usucapione di parte di un immobile (due stanze). In precedenza era intervenuta un'archiviazione del procedimento penale per falso giuramento e vi erano sentenze civili antecedenti su questioni di comodato/possesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Luciano Tosetto. Ha confermato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la falsità solo di un punto della formula di giuramento (l'uso delle due stanze come deposito) ma non della parte decisiva per l'usucapione (la disponibilità esclusiva, visibile, pacifica, continua). Poiché la falsità provata non era idonea a dimostrare il danno ingiusto richiesto per la responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), la domanda risarcitoria è risultata infondata. La Cassazione ha altresì ribadito i principi che disciplinano l'autonomia dell'accertamento civile rispetto a quello penale e la necessità che il giudice civile accerti i requisiti della responsabilità civile (danno, nesso causale e elemento soggettivo) con il proprio standard probatorio.

Norme richiamate

  • art. 2738, secondo comma, cod. civ.

    Norma che consente al danneggiato di agire in sede civile per il risarcimento derivante da false dichiarazioni giurate; la Corte ha interpretato che, ai fini civili, non è obbligatorio accertare incidenter tantum la fattispecie penale, ma occorre provare gli elementi tipici del danno civilistico (danno ingiusto, nesso causale, elemento soggettivo) con il relativo standard probatorio.

  • art. 371 cod. pen.

    Delitto di falso giuramento: la giurisprudenza penale afferma che anche la falsità parziale della formula sacramentale integra il reato; tuttavia la Corte ha distinto l'accertamento penale dall'accertamento civile e ha affermato che la sussistenza del reato non equivale automaticamente alla responsabilità civile se manca il danno risarcibile.

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma generale sulla responsabilità aquiliana: la Corte ha richiamato che per ottenere il risarcimento occorre dimostrare il danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno; nel caso di false dichiarazioni giurate deve essere provato che la falsità ha causato il rigetto di una domanda fondata e quindi un danno risarcibile.

  • art. 447-bis cod. proc. civ.

    Norma sul procedimento sommario esperibile tra congiunti (giudizio introdotto in precedenza nella vicenda per la restituzione dell'immobile); la sentenza resa nel procedimento ex art.447-bis ha lasciato indeterminata la questione dell'usucapione e pertanto non è risultata decisiva per la domanda risarcitoria.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Principio costituzionale relativo al diritto di difesa e al contraddittorio: citato nella critica di potenziale contraddittorietà della sentenza di merito, la Corte lo richiama a supporto della distinzione tra accertamenti civili e penali e dell'autonomia dell'accertamento civile.

Massime di principio

  • L'azione civile per danni da 'falso giuramento' richiede l'accertamento degli elementi del danno civile (danno ingiusto, nesso di causalità e responsabilità soggettiva) e non si esaurisce nella sola verifica della falsità del giuramento secondo i parametri penali.
  • La prova della falsità parziale della formula sacramentale può integrare il reato penale ma non determina automaticamente la responsabilità civile: bisogna dimostrare che la falsità abbia effettivamente cagionato un pregiudizio risarcibile.
  • L'accertamento civile è ontologicamente autonomo rispetto a quello penale: una pronuncia penale negativa (archiviazione, proscioglimento, ecc.) non impedisce l'azione civile, ma il giudice civile non deve sindacare retrospettivamente la colpevolezza penale e deve rispettare il diritto alla presunzione di innocenza.
  • Il giudice civile, nella valutazione delle prove, adotta lo standard della 'preponderanza della probabilità' (più probabile che non) per stabilire fatti rilevanti ai fini della responsabilità aquiliana, distinto dagli standard penalistici.
  • Le decisioni intervenute in procedimenti diversi possono avere rilievo limitato: un giudicato che non abbia deciso espressamente il punto necessario (es. usucapione vs. mero detenzione) non vincola automaticamente l'accertamento civile successivo.

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