Cassazione Civile, Ordinanza n. 24388/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente addetto ai servizi di vigilanza, inquadrato nel IV livello del CCNL di settore e alle dipendenze sin dal 1998, aveva impugnato il licenziamento intimatogli nel febbraio 2010, sostenendo che il recesso fosse stato adottato da un soggetto privo di legittimazione, poiché il rapporto di lavoro sarebbe ascrivibile non alla articolazione territoriale che aveva firmato l’atto, ma all’associazione nazionale. Chiedeva l’accertamento della persistente continuità del rapporto, il pagamento delle retribuzioni perdute, l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 St. lav. e il risarcimento/contributi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione aveva cassato la precedente decisione affermando che la titolarità del rapporto faceva capo all’associazione nazionale e rinviando alla Corte d’appello. Nel giudizio di rinvio, le parti avevano nel frattempo raggiunto una transazione solo con riferimento alla articolazione territoriale; la Corte di rinvio ha quindi dichiarato estinto il giudizio limitatamente a quel rapporto, ma ha annullato il licenziamento nei confronti dell’associazione nazionale, condannandola alle conseguenze economiche della tutela reale e detraendo l’aliunde perceptum. Il ricorso principale del lavoratore censurava però esclusivamente la compensazione integrale delle spese disposta dalla Corte di rinvio, sostenendo che, essendo state accolte integralmente le domande verso l’associazione nazionale, vi fosse soccombenza totale di quest’ultima e che mancassero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. L’associazione resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale con più censure, contestando soprattutto: l’erronea qualificazione del licenziamento come inefficace/annullabile nei confronti del lavoratore anziché come vizio interno di rappresentanza deducibile solo dall’ente; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’esclusione degli effetti della transazione nei propri confronti; l’inammissibilità della decadenza dal licenziamento; e l’irrilevanza del precedente giudicato richiamato ai fini delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale dell’associazione. Ha ritenuto infondato il motivo principale sulla compensazione delle spese, osservando che la motivazione della Corte territoriale, fondata sul richiamo a un precedente favorevole alla tesi della resistente in una controversia analoga, non era illogica o manifestamente erronea e quindi non era censurabile in sede di legittimità. Ha poi respinto tutti i motivi del ricorso incidentale: ha confermato che, nel giudizio di rinvio, non era consentito rimettere in discussione il principio di diritto già fissato dalla precedente cassazione sulla titolarità del rapporto in capo all’associazione nazionale; ha escluso che la domanda del lavoratore fosse stata decisa ultra petita, perché la causa petendi riguardava proprio l’inefficacia del licenziamento e la titolarità del rapporto; ha escluso che la transazione stipulata con la articolazione territoriale potesse estendersi automaticamente all’associazione nazionale, dato che la pretesa nei suoi confronti aveva oggetto distinto e non risultava una solidarietà passiva rilevante ai fini dell’art. 1304 c.c.; ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività dell’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento, perché non ritualmente riproposta; e ha negato che la precedente sentenza richiamata dall’associazione costituisse un giudicato opponibile nel processo, essendo stata già implicitamente esclusa dalla precedente cassazione con rinvio. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi respinti e le spese sono state compensate tra le parti per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
norma richiamata per il ricorso introduttivo nel rito del lavoro.
art. 429 c.p.c.
richiamato dal lavoratore per interessi e rivalutazione sulle somme richieste.
art. 18 l. n. 300 del 1970
testo ratione temporis applicabile
applicato dalla Corte di rinvio per la tutela conseguente all’illegittimità del licenziamento; l’indennità sostitutiva di quindici mensilità è stata considerata alternativa alla reintegrazione nel testo vigente all’epoca.
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di motivazione non illogica; il sindacato di legittimità si limita alla razionalità della motivazione e non alla scelta discrezionale di compensare.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente principale come parametro di nullità per motivazione apparente, ma il motivo è stato respinto.
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo principale, senza accoglimento.
art. 346 c.p.c.
la Corte di rinvio ha ritenuto non riproposta l’eccezione di decadenza; la Cassazione ha confermato la correttezza di tale rilievo.
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente.
art. 1304 c.c.
la transazione stipulata da una sola delle parti non si estende automaticamente all’altra se non ricorrono i presupposti della solidarietà o dell’efficacia soggettiva richiamata.
artt. 1387, 1398 e 1399 c.c.
invocati per sostenere il difetto o eccesso di potere rappresentativo; la Corte ha escluso che tali norme consentissero, nel caso concreto, di considerare ratificato il licenziamento dall’ente datore di lavoro.
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita pronuncia extra petita; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda sostanziale comprendeva l’inefficacia del licenziamento e la persistenza del rapporto.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale senza esito favorevole.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla transazione e sull’accertamento dei fatti, senza accoglimento.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla transazione e sull’accertamento dei fatti, senza accoglimento.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla transazione e sull’interesse ad agire, senza accoglimento.
art. 32 l. n. 183 del 2010
invocato per la decadenza dall’impugnativa del licenziamento.
art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604
la decadenza dall’impugnativa è stata qualificata come eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e da proporre tempestivamente.
art. 2969 c.c.
richiamato per affermare che la decadenza non è rilevabile d’ufficio e richiede eccezione di parte.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
nel testo risultante dalle modifiche e dalla declaratoria della Corte costituzionale, consente la compensazione anche per gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle ipotesi tipiche.
art. 2909 c.c.
richiamato per il dedotto giudicato esterno, ritenuto non opponibile nel caso concreto.
art. 324 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 2909 c.c. sul giudicato, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio è preclusa la rimessione in discussione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione rescindente, e il nuovo giudizio deve muovere da quel vincolo anche quando le parti tentino di riproporre questioni logicamente incompatibili con esso.
- La domanda va qualificata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: se il lavoratore deduce l’inefficacia del licenziamento e la persistenza del rapporto con il datore effettivo, non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. per il fatto che il giudice applichi la tutela legale conseguente a tale accertamento.
- Il vizio di rappresentanza o di legittimazione del soggetto che intima il licenziamento non può essere fatto valere come argomento per negare al lavoratore la tutela contro il datore sostanziale, quando il rapporto sia giudizialmente imputato a quest’ultimo e non risulti una ratifica incompatibile con la difesa processuale svolta.
- La transazione stipulata con uno solo dei soggetti convenuti non si estende automaticamente all’altro se l’oggetto della lite e la titolarità dell’obbligazione non risultano comuni o solidali; l’estensione ex art. 1304 c.c. richiede una base giuridica effettiva e non può essere desunta in astratto dalla sola vicinanza soggettiva tra i convenuti.
- L’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento, essendo eccezione in senso stretto, deve essere tempestivamente proposta e specificamente mantenuta nel giudizio di merito e nel giudizio di rinvio; in mancanza, è correttamente dichiarata tardiva o inammissibile.
- La compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., pur richiedendo una motivazione specifica nei casi consentiti, resta espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se la motivazione è manifestamente illogica, inconsistente o erronea.
- Il giudicato esterno non può essere opposto nel giudizio di rinvio in modo da elidere il vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio, quando la questione sia già stata implicitamente risolta o esclusa dalla sentenza rescindente.
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