Sentenza n. 7030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale n. 7 del 17 luglio 2020, notificata il 20 luglio 2020, recante l’ordine di demolizione e ripristino dei luoghi per un fabbricato di circa 94 mq, una pensilina di circa 25 mq, un deposito interrato di circa 20 mq e un’abitazione di circa 38 mq
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 230/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. In primo grado aveva dedotto: incompetenza del dirigente, assumendo che l’atto spettasse al sindaco; erronea necessità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica per la pensilina e il vano tecnico interrato; illegittimità della demolizione in pendenza di domande di condono non ancora definite; incompatibilità dell’ordine con il PTP dell’8 febbraio 1999, che non avrebbe precluso il condono e avrebbe previsto un piano di dettaglio per l’istruttoria; violazione dell’obbligo di motivazione; erronea applicazione della demolizione al cornicione e al locale interrato, per i quali sarebbe stata sufficiente una sanzione pecuniaria; mancata valutazione e comparazione dell’interesse pubblico rispetto al sacrificio imposto, tenuto conto della risalenza delle opere e dei precedenti accertamenti. In appello ha contestato, in particolare, l’affermazione del TAR secondo cui le opere sanzionate costituivano ampliamenti ulteriori rispetto a quelle condonate: ha sostenuto che i due corpi adiacenti di circa 50 e 40 mq erano autonomi e distinti, che per essi erano state presentate domande di condono il 15 novembre 2004 (prot. 14936 e 14938), e che un’ulteriore domanda del 6 dicembre 2004 (prot. 16041) riguardava il fabbricato di circa 38,50 mq. Ha inoltre censurato l’omessa pronuncia del TAR su quest’ultimo immobile e richiamato una perizia giurata attestante la coincidenza tra le opere condonate e quelle oggetto di demolizione. Ha chiesto il rinvio della discussione, poi non accolto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio della discussione, ritenendo generiche le ragioni addotte e precisando che non sussiste un diritto della parte al rinvio, dovendosi contemperare il principio dispositivo con l’interesse pubblico alla sollecita definizione del giudizio. Ha accolto le censure relative alla pendenza delle domande di condono, ritenendole assorbenti. Gli artt. 38 e 44 della l. 47/1985, applicabili anche ai condoni successivi, comportano la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori edilizi fino alla definizione delle domande di condono; non è quindi consentita una valutazione giudiziale prognostica sull’esito delle istanze prima della determinazione comunale. La documentazione prodotta indicava domande di condono apparentemente riferibili a tutti i corpi di fabbrica sanzionati e la perizia giurata, pur provenendo dalla parte e non facendo piena prova, imponeva all’amministrazione un puntuale approfondimento istruttorio sulla coincidenza delle opere, che era mancato. Il Consiglio ha quindi riformato la sentenza del TAR, accolto il ricorso di primo grado e annullato l’ordinanza n. 7/2020. Le ulteriori censure sono state assorbite. Resta fermo il potere comunale di verificare la coincidenza delle opere e, se del caso, sanzionare l’abuso dopo la definizione dei procedimenti di condono. Spese di entrambi i gradi compensate.
Norme richiamate
Secondo la giurisprudenza, trattasi di sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate (cfr. Cons. St. n. 4934/2014); ne consegue che non appare ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all’esito dell’istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l’amministrazione competente (cfr. anche art. 34, comma 2, c.p.a.).
La presentazione di una domanda di condono determina la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori edilizi fino alla sua definizione; prima della decisione amministrativa sull’istanza, il giudice non può anticiparne prognosticamente l’esito.
Secondo la giurisprudenza, trattasi di sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate (cfr. Cons. St. n. 4934/2014); ne consegue che non appare ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all’esito dell’istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l’amministrazione competente (cfr. anche art. 34, comma 2, c.p.a.).
Il giudice non può formulare una valutazione anticipata sull’esito della domanda di condono prima che si pronunci l’amministrazione competente.
l’istanza di rinvio della discussione depositata in data 14 settembre 2026 da parte appellante non può essere accolta, stante la genericità delle motivazioni addotte e ricordato che, in linea generale, nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al rinvio della discussione del ricorso, poiché il principio dispositivo, che pure informa il processo amministrativo, va contemperato con l’interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia coinvolgente l’esercizio di pubblici poteri (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2948; vedi anche art. 73 del c.p.a.).
Il rinvio della discussione non è un diritto della parte; la relativa istanza va valutata considerando la specificità delle ragioni addotte e l’interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori relativi agli abusi fino alla definizione dell’istanza; l’amministrazione non può procedere alla sanzione repressiva senza prima istruire e definire la domanda pendente.
- In pendenza di una domanda di condono, il giudice non può formulare una valutazione prognostica sul suo possibile esito prima che si sia pronunciata l’amministrazione competente.
- Quando la documentazione disponibile e una perizia tecnica di parte indicano una possibile coincidenza tra le opere colpite da un ordine demolitorio e quelle oggetto di domande di condono, la perizia, pur non facendo piena prova, impone all’amministrazione un puntuale approfondimento istruttorio.
- Nel processo amministrativo non sussiste un diritto della parte al rinvio della discussione; l’istanza va valutata anche alla luce dell’interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia.
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