Cassazione Penale, Sentenza n. 36900/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che gli ha concesso la detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro ma ha rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale. Deduce erronea applicazione di norme e vizio di motivazione, sostenendo che la sua condotta posteriore al reato è caratterizzata da elementi positivi (avvio concreto del percorso rieducativo, relazione UEPE, ripresa dell'attività lavorativa) e che il Tribunale ha indebitamente valorizzato aspetti relativi alle condotte pregresse e a un atteggiamento "minimizzante", senza compiere una adeguata ricognizione degli indicatori di pericolosità attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudizio del Tribunale di Sorveglianza deve concentrarsi soprattutto sulla condotta successiva al reato e sui progressi verso il recupero sociale; la sola gravità del fatto o i precedenti non possono di per sé escludere l'affidamento in prova. Ha inoltre rilevato incongruenze e contraddizioni nella motivazione del Tribunale impugnato, osservando che l'autorizzazione al lavoro in un contesto pubblico denota fiducia nel percorso rieducativo e assenza di concreto pericolo di reiterazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Cass. Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332
Principio secondo cui la gravità del reato non costituisce di per sé motivo ostativo alla concessione di misure alternative; il Tribunale deve valutare indicatori attuali di pericolosità e la condotta successiva
Cass. Sez. I n. 1410 del 30.10.2019, dep.2020, rv 277924
Per l'affidamento in prova non è richiesto che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato: è sufficiente che sia avviato un processo critico, valutabile dall'osservazione della personalità e della condotta post-reato
Massime di principio
- Il giudizio sull'ammissione a misure alternative deve privilegiare la valutazione della condotta successiva al reato e dei progressi verso il recupero sociale, non la sola gravità del fatto
- Precedenti penali, gravità del reato o negazione di responsabilità non possono automaticamente escludere l'affidamento in prova; occorre verificare indicatori di pericolosità attuale
- Se il Tribunale concede misure comunque favorevoli (es. autorizzazione al lavoro in ambito pubblico) ciò può indicare fiducia nel percorso rieducativo e va coerentemente considerato nella decisione su misure più ampie
- Il rigetto deve essere motivato con riferimento a specifici elementi di pericolosità attuale; motivazioni generiche o contrastanti sono cause di annullamento
- In situazioni analoghe, valutare attentamente le relazioni UEPE e le prove concrete di reinserimento (lavoro, comportamenti stabili) e documentare come tali elementi influiscono sul giudizio prognostico
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