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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza - del giudicato di cui alla sentenza n. 1500/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sez. Lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta del Docente.

Giustizia amministrativa202500252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o asseritamente incompleta esecuzione del giudicato relativo al riconoscimento della Carta del Docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1500/2023 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, avente destinazione vincolata. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma. In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto alla ricarica della Carta Docente, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione secondo cui il Ministero aveva effettuato la ricarica della Carta Docente. Il giudice ha precisato, tuttavia, che non risultava dimostrata in atti l'effettiva ottemperanza al giudicato. Nonostante ciò, la sopravvenuta dichiarazione di avvenuta ricarica ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, con esclusione del contributo unificato, che deve essere rimborsato dall'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato da eseguire.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato deve essere rimborsato dall'amministrazione resistente, anche a fronte della compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione di esecuzione del giudicato può determinare l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando l'effettiva ottemperanza non risulti documentalmente dimostrata agli atti, purché il ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese di lite non esclude l'obbligo dell'amministrazione resistente di rimborsare il contributo unificato quando tale obbligo sia previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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