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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14515/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 emesso da un comune nei confronti di un ente di edilizia residenziale pubblica, proprietario di numerosi alloggi. L'ente ha impugnato l'atto sostenendo che gli immobili dovessero beneficiare dell'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, perché riconducibili alla definizione contenuta nel decreto ministeriale 22 aprile 2008. In subordine, contestava che la disciplina applicabile fosse quella della sola detrazione prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP/enti ERP. Il giudice di merito ha invece ritenuto che gli immobili degli IACP fossero imponibili, con sola detrazione di 200 euro, a prescindere dalla loro eventuale qualificazione come alloggi sociali. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, come modificato, per avere la CTR negato l'esenzione senza verificare se gli immobili avessero i requisiti di alloggio sociale; con un secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sussistenza dei requisiti degli alloggi sociali ex D.M. 22 aprile 2008.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la disciplina IMU distingue gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti ERP dagli alloggi sociali: i primi, in linea generale, restano imponibili ma possono godere della detrazione di legge; i secondi, se ricadenti nella definizione normativa di alloggio sociale, sono esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva escluso l'esenzione in modo astratto, senza verificare la concreta riconducibilità degli immobili alla nozione di alloggio sociale. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata a fondamento del primo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, richiamata a fondamento del secondo motivo

  • art. 13, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamato per la detrazione prevista per gli immobili degli IACP/enti ERP

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    prevede l'esenzione IMU per gli alloggi sociali come definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008

  • art. 13, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    prevede una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica

  • art. 1, comma 707, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    ha modificato la disciplina IMU richiamata, incidendo sulla distinzione tra alloggi sociali e alloggi ERP/IACP

  • art. 2, comma 2, lett. b), d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    ha equiparato all'abitazione principale, ai fini IMU, gli alloggi sociali a decorrere dal 1° gennaio 2014

  • art. 4, d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    indicato come base dell'esenzione applicabile agli alloggi sociali dal 1° gennaio 2014

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato in relazione al regime delle esenzioni per immobili utilizzati da enti non commerciali, ma ritenuto non estensibile automaticamente agli alloggi degli IACP

  • art. 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    richiamato come norma di rinvio per il regime IMU e delle esenzioni

  • D.M. 22 aprile 2008, n. 32438

    definisce gli alloggi sociali; la Corte afferma che occorre verificarne in concreto i requisiti sugli immobili litigiosi

Massime di principio

  • In materia tributaria le agevolazioni e le esenzioni sono di stretta interpretazione: non è consentito estenderle per analogia o in via interpretativa oltre i casi e le condizioni espressamente previsti dalla legge.
  • Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica non coincidono automaticamente con gli alloggi sociali: la qualificazione come alloggio sociale richiede la verifica dei requisiti fissati dalla disciplina speciale.
  • Ai fini IMU, per l'annualità 2014, l'esenzione spetta solo agli immobili che siano effettivamente riconducibili alla nozione normativa di alloggio sociale; negli altri casi, per gli alloggi ERP/IACP opera la sola detrazione prevista dalla legge.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto la sussistenza dei requisiti normativi dell'alloggio sociale quando tale qualificazione sia decisiva per stabilire l'esenzione dall'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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