Sentenza n. 209/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune di Supersano n. 32, prot. n. 9020/2025, emessa in data 11 novembre 2025 e notificata a mezzo pec in data 13 novembre 2025, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente di provvedere con la massima urgenza alla rimozione dei rifiuti pericolosi e non, abbandonati in località “Masseria Macrì” e allo smaltimento degli stessi nei limiti di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi e di porre in essere le misure necessarie per impedire l’accesso e l’abbandono incontrollato di rifiuti e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, ripristino dello stato dei luoghi e adozione di misure preventive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva imposto, in qualità di proprietaria dell’area, la rimozione urgente di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati da ignoti, il loro smaltimento tramite ditte autorizzate, il ripristino dei luoghi e l’adozione di misure per impedire ulteriori accessi e abbandoni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, lamentando che l’ordine fosse stato adottato per la sola qualità di proprietaria, senza alcun accertamento del dolo o della colpa, anche omissiva, nella causazione o nella tolleranza dell’abbandono. Ha inoltre sostenuto che la mancata recinzione del terreno, di notevole estensione, non potesse di per sé dimostrare una condotta colposa, dovendo la diligenza essere valutata secondo il criterio dell’effettiva esigibilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha rilevato che il proprietario non direttamente responsabile dell’abbandono può essere destinatario dell’ordine di rimozione soltanto quando la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione adeguata. Nel caso concreto il Comune aveva adottato l’ordinanza esclusivamente in ragione della proprietà dell’area, senza valutare né motivare l’imputabilità soggettiva della condotta alla società. Il giudice ha inoltre accertato la violazione dell’obbligo di instaurare il contraddittorio con il proprietario, previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e attuato mediante la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990. È stata fatta salva la possibilità di riedizione del potere nel rispetto dei principi indicati in sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo
La responsabilità del proprietario o del titolare di altro diritto sull’area non è oggettiva: l’ordine di rimozione presuppone l’accertamento del dolo o della colpa, anche omissiva, mediante istruttoria completa, motivazione adeguata e contraddittorio con l’interessato.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza deve esporre le ragioni dell’accertamento della responsabilità soggettiva del proprietario; la mera indicazione della qualità di proprietario non integra una motivazione sufficiente.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria per instaurare il contraddittorio richiesto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e consentire l’accertamento delle effettive responsabilità.
art. 8 l. 241/1990
La disposizione è richiamata insieme all’art. 7 per la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e alla mancata partecipazione dell’interessato.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- L’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati non può essere rivolto al proprietario dell’area per la sola qualità dominicale, quando egli non sia l’autore materiale dell’abbandono; occorre dimostrare la sua responsabilità almeno a titolo di dolo o colpa, anche omissiva.
- La colpa del proprietario può consistere nella mancata adozione di cautele concretamente esigibili per custodire l’area o nella tolleranza dell’illecito, ma deve essere accertata dall’amministrazione sulla base delle circostanze specifiche del caso e non può essere desunta automaticamente dalla mancata recinzione o dalla mera esistenza dell’abbandono.
- L’amministrazione che intenda imputare al proprietario la rimozione dei rifiuti deve svolgere un’istruttoria completa e motivare specificamente le ragioni per cui l’abbandono è riconducibile a dolo o colpa del destinatario; l’ordinanza è illegittima se si fonda esclusivamente sulla proprietà dell’area.
- L’accertamento della responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 deve avvenire in contraddittorio con l’interessato; l’amministrazione deve pertanto comunicare l’avvio del procedimento e consentire la partecipazione prima dell’adozione dell’ordine di rimozione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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