Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 6 maggio 2022 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) ritenendo il reato in esecuzione ostativo ai sensi dell'art. 4-bis dell'Ordinamento penitenziario e rilevando l'assenza, nell'istanza, di allegazioni sui presupposti di fatto di cui al comma 1-bis. La ricorrente ha articolato due motivi: (i) mancata verifica nel merito da parte del Presidente circa l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e mancata valutazione degli elementi della sentenza (es. uso dell'appartamento per ospitare soggetti clandestini come fatto non indicativo di partecipazione a delitti organizzati); (ii) censura della retroattiva applicazione dell'inserimento dei reati di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n.286/1998 nel catalogo dei reati ostativi operato dall'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n.7/2015 (entrato in vigore il 21/04/2015), con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.32/2020 che impedisce l'applicazione retroattiva di disposizioni che trasformano la natura della pena. La ricorrente ha anche documentato un domicilio idoneo per l'esecuzione delle misure alternative.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per la fondatezza del secondo motivo, ritenendolo assorbente. Ha ritenuto che l'inserimento del reato previsto dall'art.12, commi 1 e 3, del T.U. immigrazione nel catalogo dei reati ostativi (art. 4, comma 1, Ord. pen.) tramite l'art. 3-bis del d.l. n.7/2015 abbia comportato una trasformazione della natura dell'esecuzione della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, non potendo quindi essere applicato retroattivamente ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n.32/2020. Ne è conseguito l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, e art. 678 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate come base per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza; la Cassazione non disconosce la competenza procedurale ma annulla il provvedimento per vizio di diritto sostanziale.
artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare), oggetto della richiesta della ricorrente.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Disposizione che individua i reati ostativi alla concessione di benefici e misure alternative; il Tribunale aveva ritenuto il reato della ricorrente ostativo sulla base di questa norma, ma la Cassazione ha esaminato la legittimità della sua applicazione retroattiva rispetto all'inserimento di specifici reati.
art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Reati ora inclusi tra gli 'ostativi' che erano stati introdotti nel catalogo di cui all'art.4 Ord. pen. dalla successiva disposizione normativa (art.3-bis d.l. 7/2015). La Corte ha valutato che la loro successiva inclusione non può essere applicata retroattivamente se comporta un mutamento sostanziale della disciplina sanzionatoria.
art. 3-bis, comma 1, d.l. n.7 del 2015 (conv. con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n.43)
Ha inserito i reati dell'art.12 T.U. immigrazione nel catalogo dei reati ostativi; la Corte ha ritenuto che tale inserimento abbia determinato una trasformazione della natura dell'esecuzione della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, con la conseguenza che non è applicabile retroattivamente ai sensi dell'art.25, comma secondo, Cost.
art. 25, secondo comma, Cost.
Principio di divieto di applicazione retroattiva di norme peggiorative che incidono sulla libertà personale; la Corte ha applicato tale principio, seguendo la interpretazione della Corte costituzionale (sent. n.32/2020), per escludere l'efficacia retroattiva dell'inserimento del reato tra gli ostativi.
Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020
«di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost.»
La sentenza è stata utilizzata come criterio interpretativo per stabilire che l'introduzione di nuovi reati ostativi successiva al fatto commesso può costituire una trasformazione sostanziale della disciplina della pena e quindi non può essere applicata retroattivamente.
art. 2 cod. pen. e art. 25 Cost.
Richiamati nel ricorso in relazione ai principi generali del diritto penale e di legalità; la decisione si fonda in particolare sul profilo di garanzia costituzionale dell'art.25, secondo comma, Cost.
Massime di principio
- L'inserimento successivo di un reato nel catalogo dei c.d. reati ostativi può costituire una modifica sostanziale della disciplina della pena; se tale modifica incide sulla natura dell'esecuzione e sulla libertà personale, non è applicabile retroattivamente per effetto dell'art.25, secondo comma, Cost., secondo l'interpretazione della Corte costituzionale (sent. n.32/2020).
- Nei casi in cui l'ostatività è fondata su una disposizione sopravvenuta rispetto alla commissione del reato, il giudice deve verificare la non retroattività e non può automaticamente dichiarare inammissibile l'istanza senza valutare l'effetto temporale della norma.
- Il giudice di merito deve esaminare il contenuto probatorio e fattuale (es. natura della condotta, circostanze temporali, assenza di collegamenti con criminalità organizzata) e non limitarsi a un accertamento formale dell'ostatività quando la questione temporale della norma è rilevante.
- Quando sussista il dubbio circa la retroattività di una norma ostativa, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio in cui il Tribunale valuti l'applicabilità della norma nel rispetto del principio di irretroattività delle norme peggiorative.
- In situazioni analoghe, chi richiede benefici alternativi deve documentare domicilio idoneo e ogni elemento che possa dimostrare l'assenza di legami con fenomeni criminali organizzati; il giudice dovrà ponderare tali elementi sul piano sostanziale qualora la retroattività della norma sia esclusa.
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