Cassazione Penale, Sentenza n. 28300/2026 del 24/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che, originariamente accusato anche di associazione mafiosa e ricettazione, era stato assolto da tali reati nel giudizio abbreviato, mentre restavano in contestazione plurimi delitti in materia di armi aggravati dall'aggravante mafiosa; per tali fatti risultava anche una condanna di primo grado. Sulla base di ciò, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere e il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello cautelare. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., sostenendo che: l'imputato era l'unico coimputato ad avere ammesso le proprie responsabilità; gli altri coimputati, pur in posizioni non migliori, erano stati posti ai domiciliari; il tempo trascorso dai fatti e il comportamento collaborativo avrebbero dovuto far ritenere affievolite le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato, per negare la sostituzione della misura, il diniego dell'imputato circa la partecipazione associativa e la ricettazione delle armi, in contrasto con la precedente assoluzione da tali reati. Si chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non fosse incorso in violazioni di legge né in vizi motivazionali, avendo correttamente applicato la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. e avendo motivato in modo non illogico sulla persistente attualità delle esigenze cautelari e sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari. La Corte ha osservato che la difesa chiedeva in sostanza una rivalutazione del materiale fattuale e degli apprezzamenti di merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo inoltre gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma sulla necessità dei gravi indizi; la Corte non affronta una sua violazione autonoma, rilevando che il motivo mirava a una rivalutazione del merito cautelare.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari; la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia motivato correttamente sulla loro persistenza e sull'assenza di elementi nuovi idonei ad affievolirle.
art. 275 c.p.p.
Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con specifici elementi significativi; il mero decorso del tempo non è sufficiente.
art. 416-bis c.p.
La difesa lo richiama perché l'imputato era stato assolto da tale addebito nel giudizio abbreviato.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante mafiosa è il dato valorizzato per applicare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; la condanna di primo grado per reati aggravati da tale norma viene considerata elemento che aggrava, e non attenua, le esigenze cautelari.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La Corte dispone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario perché siano eseguiti gli adempimenti previsti dal comma 1-bis, non essendo conseguente la rimessione in libertà.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla permanenza della custodia cautelare in carcere.
Massime di principio
- In sede di legittimità sulle misure cautelari personali la Corte di cassazione non può rivalutare direttamente gli elementi di fatto né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito; il controllo è limitato alla congruità logica e giuridica della motivazione e all'assenza di manifesta illogicità.
- Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione può essere superata solo mediante specifici elementi, ricavabili dagli atti o dedotti dalla parte, che incidano concretamente sulla tipologia del fatto, sulle modalità della condotta e sulla sua risalenza.
- Il mero decorso del tempo dai fatti, isolatamente considerato, non è sufficiente a superare la presunzione cautelare, perché in materia cautelare non operano automatismi valutativi.
- La collaborazione o l'ammissione parziale degli addebiti non comportano di per sé l'attenuazione delle esigenze cautelari, se il giudice di merito esclude una effettiva resipiscenza e valorizza invece la persistenza di una spiccata pervicacia criminale e di un concreto rischio di reiterazione.
- La disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati non è di per sé decisiva, poiché il giudizio cautelare ha natura strettamente personale e richiede una verifica specifica della posizione del singolo imputato.
- Quando il provvedimento impugnato offre una motivazione coerente, aderente al quadro normativo e supportata da elementi individualizzanti sulla pericolosità e sull'idoneità della misura, il ricorso che si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
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