Cassazione Civile, Ordinanza n. 26201/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia il 18 ottobre 2004 per 90 posti nell'area B, posizione economica B2, profilo di tecnico infermiere professionale. Il candidato, risultato vincitore, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assunzione con decorrenza dal 15 settembre 2007, con conseguente attribuzione della posizione economica e previdenziale e pagamento delle spettanze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo irrilevanti sopravvenienze normative che avevano inciso sull'interesse pubblico all'assunzione e qualificando il bando come offerta al pubblico dalla quale deriverebbe un diritto soggettivo all'assunzione del vincitore. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 1, comma 95, l. n. 311/2004, 2, comma 283, l. n. 244/2007 e 1256 c.c., sostenendo che il factum principis derivante dal trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, già disposto dalla legge del 2007 e attuato dal DPCM del 1 aprile 2008, impediva l'instaurazione del rapporto con l'amministrazione cedente; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 1218 e 2058 c.c., assumendo che, in presenza di impossibilità oggettiva e non colpevole di procedere all'assunzione, non potesse essere ordinata la costituzione del rapporto e che, semmai, sarebbe stata astrattamente ipotizzabile solo una tutela risarcitoria, peraltro nella specie insussistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'effetto preclusivo all'assunzione derivasse già dall'art. 2, comma 283, l. n. 244/2007, che aveva disposto con efficacia immediata il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con trasferimento dei soli rapporti di lavoro in essere e contestuale riduzione delle dotazioni organiche. Il successivo DPCM dell'aprile 2008 è stato qualificato come atto meramente attuativo di un trasferimento già definito dalla legge, e dunque non idoneo a consentire nuove assunzioni presso l'amministrazione cedente. Ne è conseguito l'assorbimento del secondo motivo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria del candidato. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la controvertibilità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal Ministero per contestare la decisione di merito e sostenere la rilevanza dello ius superveniens impeditivo dell'assunzione nel pubblico impiego privatizzato.
art. 1, comma 95, l. n. 311/2004
Norma sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego richiamata come parte del quadro che inizialmente aveva impedito l'assunzione.
art. 2, comma 283, l. n. 244/2007
Considerato dalla Corte come fonte del trasferimento immediato al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie e dei soli rapporti di lavoro in essere, con modifica dell'assetto organizzativo e preclusione di nuove assunzioni da parte dell'amministrazione cedente.
art. 2, comma 284, l. n. 244/2007
Letto come norma transitoria che consente la prosecuzione delle funzioni nelle more del trasferimento, ma non legittima nuove assunzioni; consente solo proroghe di incarichi e collaborazioni già in corso.
art. 1256 c.c.
Invocato per sostenere l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione di assumere presso l'amministrazione cedente.
art. 1218 c.c.
Invocato per escludere una responsabilità risarcitoria in presenza di impossibilità oggettiva e non colpevole di eseguire l'assunzione.
art. 2058 c.c.
Richiamato per contestare la condanna alla costituzione del rapporto e prospettare, al più, una tutela risarcitoria, comunque non dovuta.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla Corte per affermare che l'amministrazione deve bloccare assunzioni non più coerenti con il mutato assetto organizzativo e con le oggettive necessità di personale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto del vincitore di concorso all'assunzione non è assoluto, ma presuppone che, al momento della nomina, permanga l'assetto organizzativo e funzionale in base al quale il bando è stato emanato.
- Quando uno ius superveniens modifichi in modo definitivo l'assetto organizzativo dell'amministrazione e trasferisca le relative funzioni ad altro ente, l'amministrazione originaria non può procedere a nuove assunzioni per i posti banditi in precedenza, se tali assunzioni non corrispondono più alle esigenze oggettive del servizio.
- Un atto amministrativo successivo di mera attuazione di un trasferimento già disposto dalla legge non può neutralizzare gli effetti impeditivi già prodotti dalla fonte legislativa sopravvenuta.
- Se la questione di diritto consente la decisione sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
- La transizione normativa che preveda il trasferimento di soli rapporti di lavoro in essere non si estende ai vincitori di concorso non ancora assunti, salvo espressa previsione contraria.
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