Sentenza del 18/03/2016 n. 5394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella relativa a omesse ritenute alla fonte, interessi e sanzioni per omesso versamento dell’IVA dell’anno 2000, sostenendo principalmente che l’Amministrazione non avesse inviato la comunicazione preventiva di irregolarità e che tale omissione comportasse la nullità dell’atto. Ha inoltre contestato l’accertamento di fatto relativo alla presunta spedizione della comunicazione e alla mancata prova di un credito IVA compensabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha precisato che la comunicazione preventiva non è obbligatoria in ogni liquidazione automatizzata, ma lo diventa quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In tale situazione, l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente. Poiché la sentenza d’appello non aveva verificato adeguatamente se la comunicazione fosse stata effettivamente spedita e ricevuta, la Corte ha cassato la decisione e rinviato la causa a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali.
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute sulla base dei dati dichiarati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione.
Prevede il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e, in presenza di irregolarità, l’invio della comunicazione al contribuente nei casi previsti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari; i provvedimenti emessi in violazione sono nulli.
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio quando il controllo evidenzia incertezze rilevanti, non automaticamente in ogni liquidazione da dichiarazione. Se tale obbligo sussiste e viene violato, l’atto è nullo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2
Pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle somme dovute con sanzioni ridotte a un terzo.
L’omessa comunicazione di irregolarità non determina di per sé la nullità della cartella, ma può incidere sul diritto del contribuente a beneficiare della riduzione delle sanzioni, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nelle liquidazioni automatizzate, la comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria: diventa obbligatoria quando emergono incertezze rilevanti sui dati dichiarati.
- Quando il contraddittorio preventivo è obbligatorio, la sua omissione può comportare la nullità dell’atto impositivo o della cartella fondata su quel controllo.
- La semplice menzione della comunicazione nella cartella non prova necessariamente che essa sia stata effettivamente spedita e ricevuta; l’Amministrazione deve poter dimostrare tale circostanza.
- Se invece non sussistono incertezze rilevanti, l’omessa comunicazione non determina normalmente la nullità della cartella, ma può comunque incidere sulla possibilità di applicare le sanzioni ridotte previste per il pagamento entro trenta giorni.
- In caso di rinvio, il giudice deve verificare concretamente i fatti decisivi, compresa l’esistenza dei presupposti per la comunicazione e la sua effettiva spedizione o ricezione.
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