Circolare numero 40 del 23-12-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 11 dicembre 2002, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 2,75% e che, conseguentemente, l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi sale all’8,75%. La stessa variazione comporta l’adeguamento delle sanzioni civili, che vengono rideterminate nei casi previsti dalla normativa richiamata. Vengono inoltre confermate le regole di efficacia temporale del regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000 e il criterio di sostituzione del "prime rate" con il tasso ufficiale di riferimento nelle procedure concorsuali.
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento e aggiornamento di interessi e sanzioni civili
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento e aggiornamento di interessi e sanzioni civili
La circolare prende atto della riduzione del tasso ufficiale di riferimento deliberata dalla Banca d’Italia e ne recepisce gli effetti sulla misura dell’interesse di differimento e dilazione per i debiti contributivi, nonché sulle sanzioni civili applicabili ai ritardi e alle omissioni contributive. Vengono inoltre richiamate le regole già fissate sulla decorrenza del regime sanzionatorio della legge n. 388/2000.
Tasso ufficiale di riferimento
Con provvedimento del 6 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 290 dell’11 dicembre 2002, la Banca d’Italia ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,75% con decorrenza dall’11 dicembre 2002. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in attuazione della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 dicembre 2002.
Interesse di differimento e di dilazione
In conseguenza della nuova misura del tasso ufficiale di riferimento, l’interesse per il differimento e la dilazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge è fissato all’8,75% annuo. Tale misura deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali, come previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 318/96, convertito nella legge 402/96.
La nuova aliquota deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate a partire dall’11 dicembre 2002.
Sanzioni civili: criteri e misure
La circolare precisa che l’aggiornamento del tasso di differimento e dilazione incide anche sulla misura delle sanzioni civili, che vengono determinate secondo il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già chiarito con la circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 2,75% maggiorato di 5,5 punti, e quindi all’8,25% annuo.
La medesima misura dell’8,25% annuo si applica anche nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, purché la contribuzione sia poi versata entro il termine fissato dall’Ente.
Evasione contributiva e casi di sanzione più gravosa
La sanzione civile è invece pari al 30% annuo nei seguenti casi:
- evasione contributiva accertata dall’Ente;
- denuncia della situazione debitoria da parte degli interessati oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento;
- denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, se il pagamento non viene effettuato nei 30 giorni successivi alla denuncia.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la circolare ribadisce che il riferimento al "prime rate" deve essere sostituito con il tasso ufficiale di riferimento, ossia il 2,75%.
Efficacia temporale del regime sanzionatorio
Vengono infine confermate le indicazioni sulla decorrenza del regime sanzionatorio della legge n. 388/2000:
- per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano disciplinate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- per i crediti contributivi non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000, anche se riferiti a periodi anteriori, si applicano invece la misura e le modalità previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Punti principali
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento
Con provvedimento del 6 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 290 dell’11 dicembre 2002, la Banca d’Italia ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,75% con decorrenza 11 dicembre 2002, richiamando l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e la delibera BCE del 5 dicembre 2002.
Interesse di differimento e di dilazione
Per effetto della nuova misura del tasso ufficiale di riferimento, l’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relativi accessori di legge è fissato all’8,75% annuo, cioè tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/96, convertito nella legge 402/96. Il nuovo tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dall’11 dicembre 2002.
Sanzioni civili: nuova misura ordinaria
L’adeguamento del tasso di differimento e dilazione comporta anche l’adeguamento delle sanzioni civili. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie e nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, con pagamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 2,75% maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,25% annuo.
Sanzioni civili: evasione contributiva e ritardi non sanati
La sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza ma senza effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia.
Sanzioni civili in caso di incertezza normativa
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è pari all’8,25% annuo, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente.
Procedure concorsuali e criterio del "prime rate"
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, quindi dal 2,75%.
Decorrenza del regime sanzionatorio ex legge 388/2000
Si confermano le disposizioni della circolare n. 14 del 1° giugno 2001 sull’efficacia temporale del nuovo regime sanzionatorio: per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000 si applicano la legge 23 dicembre 1996, n. 662; per i crediti contributivi non ancora pagati alla stessa data, anche se riferiti a periodi precedenti, si applica la legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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