Circolare numero 187 del 30-12-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto del provvedimento della Banca d’Italia del 6 dicembre 2002 pubblicato l’11 dicembre 2002, il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 2,75% con decorrenza dall’11 dicembre 2002. Di conseguenza, il tasso per interessi di differimento e dilazione diventa pari all’8,75% annuo. La modifica incide anche sulle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi, con precisazioni diverse a seconda della tipologia di inadempienza e della data di insorgenza.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributivo
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare informa dell’adeguamento dei tassi applicabili ai debiti contributivi e alle relative sanzioni civili in conseguenza del nuovo tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca d’Italia. Le indicazioni si applicano ai casi di differimento, rateazione e alle principali ipotesi di inadempienza contributiva, con decorrenze differenziate in base alla natura dell’obbligazione.
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
Sulla base del provvedimento della Banca d’Italia del 6 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 2002, il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato nella misura del 2,75% con decorrenza dall’11 dicembre 2002. La circolare precisa che tale tasso serve per determinare il tasso di differimento e di dilazione relativo al pagamento rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interessi di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento è calcolato maggiorando di 6 punti il tasso di riferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. Ne deriva un tasso pari all’8,75% a decorrere dall’11 dicembre 2002.
Lo stesso valore si applica:
- agli interessi di dilazione delle rateazioni concesse dall’11 dicembre 2002, con aggiornamento delle tabelle centrali a cura della Direzione;
- ai casi di differimento del termine di versamento, per la contribuzione relativa al mese di dicembre 2002.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La modifica del tasso di riferimento produce effetti anche sulle somme aggiuntive e sulle sanzioni civili previste per ritardato o omesso versamento dei contributi.
Per le diverse fattispecie, la circolare indica che:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate spontaneamente entro un anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (2,75%) maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,25% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo dal 1° ottobre 2000, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
- per le inadempienze sorte dal 1° ottobre 2000 previste dal comma 10 dell’art. 116, quando il versamento di contributi e premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,25% annuo;
- per le procedure concorsuali richiamate nella parte prima, punto 3.1, della circolare n. 65/1997, il riferimento al "prime-rate" deve essere sostituito dal tasso di riferimento del 2,75%.
La circolare richiama inoltre che l’importo della sanzione ridotta, come da prospetto della circolare n. 65, non può comunque essere inferiore al limite previsto dalla legge, cioè agli interessi legali.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 6 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 2002, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,75% con decorrenza dall’11 dicembre 2002. Tale tasso è utilizzato per determinare il tasso di differimento e di dilazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori dovuti agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interessi di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, aumentato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996, diventa pari all’8,75% dall’11 dicembre 2002. Lo stesso tasso si applica alle rateazioni concesse dall’11 dicembre 2002 e ai casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, per i contributi relativi al mese di dicembre 2002.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare precisa che la variazione del tasso incide anche sulle sanzioni civili. Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari all’8,25% annuo. Per i contributi accertati dall’Istituto o denunciati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, la sanzione resta pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.
Altre ipotesi di inadempienza e procedure concorsuali
Per le inadempienze sorte dal 1° ottobre 2000 previste dall’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000, quando il versamento di contributi e premi avviene entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,25% annuo. Per le procedure concorsuali, il richiamo al 'prime-rate' della circolare n. 65/1997 deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento del 2,75%. Inoltre, la sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite degli interessi legali.
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