Circolare numero 186 del 30-12-2002
SOMMARIO: Si forniscono ulteriori indicazioni sugli esiti della riscossione che i concessionari sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 112/99 e sulle implementazioni apportate alla procedura Intranet “RuoliEsattoriali” per la visualizzazione delle informazioni relative all’attività di recupero dei concessionari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il regime di invio telematico degli esiti di riscossione da parte dei concessionari, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 112/1999, e le modalità con cui tali dati vengono controllati, scartati, rielaborati e resi disponibili alle sedi. Vengono inoltre descritti i dettagli informativi sulle somme riscosse, sui riversamenti, sulle procedure esecutive e sulle prime funzionalità di consultazione in Intranet, con un focus specifico sui crediti ceduti e sugli aggiornamenti degli archivi di gestione.
Trasmissione e consultazione telematica degli esiti di riscossione dei ruoli
Trasmissione e consultazione degli esiti di riscossione dei ruoli
La circolare disciplina lo stato di avanzamento della procedura telematica di trasmissione degli esiti di riscossione da parte dei concessionari della riscossione, nel quadro dell’art. 36 del D.Lgs. 112/1999. Essa chiarisce sia le regole di invio e controllo dei flussi, sia le modalità di consultazione dei dati da parte delle sedi, con l’obiettivo di rendere disponibili informazioni utili per la gestione dei ruoli, per i riversamenti e per l’aggiornamento degli archivi contributivi.
Inquadramento normativo e funzione degli esiti
La circolare richiama le indicazioni già fornite con la circolare n. 82 del 22 aprile 2002 e ribadisce che il nuovo sistema di riscossione esattoriale si fonda sull’invio telematico dei dati relativi ai contributi non versati nei termini di legge o comunque dovuti a seguito di accertamenti. I contributi, unitamente agli oneri accessori, vengono iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 46/1999.
Dopo la notifica della cartella, il concessionario deve attivare e portare a compimento gli atti esecutivi fino alla riscossione del credito o fino alla constatazione dell’inesigibilità per irreperibilità o nullatenenza del contribuente. Gli esiti rappresentano quindi il ritorno informativo sull’intero ciclo di vita della partita di ruolo: dalla cartellazione alla comunicazione di inesigibilità.
Tempistica di trasmissione e trattamento dei flussi
La circolare precisa che la procedura è a regime e che le concessionarie devono trasmettere le informazioni secondo una cadenza decadale:
- per i giorni dall’1 al 10 del mese, trasmissione entro il 25 del mese stesso;
- per i giorni dall’11 al 20 del mese, trasmissione entro il 5 del mese successivo;
- per i giorni dal 21 al 31 del mese, trasmissione entro il 15 del mese successivo.
Le informazioni relative agli anni 2000, 2001 e 2002 sono state trasmesse successivamente per recuperare il pregresso. I flussi ricevuti sono sottoposti a controllo formale sulla base del tracciato sugli esiti definito dal Gruppo di lavoro della Riforma, istituito nel 1999 con il coinvolgimento del CNC, dei concessionari, dell’Ascotributi, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto.
La D.C.S.I.T. accetta i flussi formalmente corretti e scarta le informazioni di dettaglio non conformi alla procedura o non abbinabili ai dati originari dei ruoli. Gli scarti possono riguardare sia i flussi di cartellazione del CNC, sia quelli delle concessionarie relativi a notifiche, provvedimenti, procedure esecutive, spese, riscossioni e comunicazioni di inesigibilità. Le informazioni scartate devono essere reinviate mediante nuovi flussi telematici, integrativi o sostitutivi.
Dati di dettaglio sulle somme riscosse e sui riversamenti
Particolare rilievo assumono i dati di dettaglio relativi al pagamento, totale o parziale, di ciascuna cartella. Le concessionarie comunicano:
- l’importo riscosso per ogni articolo di ruolo al lordo dell’aggio;
- l’aggio trattenuto;
- l’aggio a carico del contribuente se il versamento avviene oltre 60 giorni dalla notifica della cartella;
- la data e le modalità di versamento, ad esempio bollettino RAV, sportello, F35;
- le eventuali ulteriori somme aggiuntive riscosse per pagamenti effettuati oltre i 60 giorni;
- l’ammontare della somma da riversare alla Tesoreria Provinciale, calcolata come importo del carico riscosso più le ulteriori somme aggiuntive, meno l’aggio a carico dell’Ente e meno l’IVA sull’aggio per i crediti non oggetto di cessione;
- il numero di quietanza su cui confluisce la riscossione totale o parziale dell’articolo indicato.
Per i crediti oggetto di cessione di cui al D.M. 4 agosto 2000 e al decreto dell’Assessorato del Bilancio e delle Finanze della Regione Sicilia del 19 gennaio 2001, si ricorda che la quota di aggio a carico della Società di cartolarizzazione è pari al 2%, mentre la restante quota è a carico dell’Inps. Sulla base delle informazioni trasmesse dovrà essere quantificato l’importo dell’aggio di competenza Inps eccedente il 2% da rimborsare alla S.C.C.I., in attesa di specifiche disposizioni amministrative e contabili.
La circolare ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 112/1999, che i concessionari devono riversare le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione alla Tesoreria della Banca d’Italia - Tesoreria Centrale dello Stato, che rilascia apposita quietanza. Le quietanze telematiche sono cumulative, poiché comprendono riscossioni totali o parziali di più articoli di ruolo e di più contribuenti che hanno pagato nella stessa giornata, e non riportano né la Sede emittente né i nominativi dei contribuenti.
Verifica contabile e riconciliazione con le quietanze
Per gestire le criticità derivanti dalla natura cumulativa delle quietanze, è stato istituito presso la Direzione Centrale Entrate Contributive - Area Ruoli un gruppo di lavoro dedicato agli adempimenti connessi alle riscossioni. Il gruppo:
- acquisisce, tramite apposita procedura, i dati cartacei delle quietanze pervenute dalla Banca d’Italia;
- effettua verifiche contabili presso ciascuna concessionaria per accertare la correttezza dei versamenti;
- evidenzia eventuali anomalie nei riversamenti;
- elimina, ove possibile, le anomalie contabili e mantiene in evidenza le partite da sistemare;
- predispone i dati per il bilancio della società di cartolarizzazione;
- monitora l’andamento delle riscossioni e redige i relativi report.
Le informazioni telematiche formalmente corrette sono state quindi sottoposte a una fase di verifica mediante riconciliazione con i dati cartacei delle quietanze, al fine di convalidarne l’esattezza e renderle utilizzabili per l’aggiornamento degli archivi dei ruoli e delle gestioni, anche in vista dell’estratto contributivo di prossima emissione.
Le verifiche hanno reso spendibili i dati contabili, che saranno visualizzabili in Intranet a partire dal 18 dicembre 2002. Successivamente saranno rese disponibili anche le informazioni sostituite dalle concessionarie o sistemate in via amministrativa dalla D.C.E.C. La procedura di caricamento e quadratura è descritta come ormai a regime, con disponibilità delle informazioni decadali in tempi pressoché reali, compatibilmente con i tempi di invio e di verifica.
Consultazione dei dati in Intranet
Le sedi possono consultare le informazioni attraverso l’applicazione "RuoliEsattoriali" e il nuovo menù "Riscossioni", che consente ricerche flessibili basate su diversi elementi, tra cui:
- codice atto e codice della partita di ruolo;
- codice fiscale del contribuente;
- numero di ruolo;
- numero della cartella.
Le maschere di dettaglio consentono di visualizzare, oltre ai dati già presenti sulle cartelle e sulle notifiche, anche:
- importi riscossi;
- ulteriori somme aggiuntive riscosse;
- aggio a carico dell’Istituto riscosso e trattenuto come remunerazione del servizio;
- data della riscossione;
- modalità di pagamento;
- procedure esecutive intraprese;
- importo delle eventuali spese esecutive incassate.
È inoltre disponibile l’estremo del riversamento effettuato dalla concessionaria, con data, numero e importo effettivo della riscossione riferita a uno specifico articolo di ruolo. Se la concessionaria ha trattenuto somme per compensazioni, tale informazione viene resa disponibile alle sedi.
Procedure esecutive e istruttoria delle rateazioni
La circolare introduce una specifica implementazione per la consultazione delle procedure esecutive avviate dalle concessionarie nei confronti dei contribuenti morosi. Tali informazioni sono considerate utili per l’istruttoria delle domande di rateazione, poiché, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 46/1999, non devono essere iniziate procedure esecutive.
Attraverso il menù "Procedure esecutive" è possibile, tramite ricerca per codice fiscale, consultare le procedure esecutive azionate nei confronti del contribuente e l’importo delle relative spese sostenute dalla concessionaria. Le eventuali richieste di pagamento delle spese esecutive presentate dai concessionari non devono essere considerate al momento, poiché la congruità delle richieste dovrà essere preventivamente verificata da Sogei, che controllerà il rispetto del limite massimo stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e comunicherà poi l’esito agli enti interessati.
Crediti ceduti e non ceduti, aggiornamento archivi e sviluppi futuri
La prima fase dell’implementazione consente la visualizzazione delle sole riscossioni effettuate dai concessionari sui crediti ceduti e riversati a favore della SCCI, per tutte le gestioni. In una fase successiva sarà possibile visualizzare anche le riscossioni relative ai crediti non ceduti e riversate alle sedi.
Sono state inviate alle gestioni le specifiche tecniche necessarie all’aggiornamento degli archivi. Per la gestione Art-Comm l’aggiornamento sarà effettuato a breve per consentire l’emissione di estratti conto aggiornati; per le altre gestioni si procederà prima alla contabilizzazione.
La circolare annuncia infine un prossimo miglioramento della procedura, con l’introduzione di ulteriori opzioni e menù, l’aumento dei dettagli disponibili sull’attività dei concessionari e la possibilità di effettuare totalizzazioni per ciascuna cartella, comprendendo provvedimenti, riscossioni, spese esecutive richieste a rimborso e quote per le quali è stata chiesta l’inesigibilità. È inoltre prevista a breve la stampa dell’estratto del ruolo, da utilizzare come documentazione cartacea per gli uffici legali in caso di ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento.
Punti principali
Quadro generale e finalità della trasmissione degli esiti
La circolare richiama le prime indicazioni già fornite con la n. 82 del 22 aprile 2002 sugli esiti di riscossione che i concessionari devono trasmettere agli enti impositori. Viene ribadito che il sistema di riscossione esattoriale prevede l’invio telematico dei dati relativi ai contributi non versati nei termini o dovuti in base ad accertamenti, con iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 e successive attività sui ruoli, quali sospensioni, sgravi e dilazioni. Gli esiti rappresentano il ritorno informativo relativo all’intero ciclo di vita della partita di ruolo, dalla cartellazione fino alla comunicazione di inesigibilità, in base all’art. 36 del D.Lgs. 112/1999.
Tempistiche di invio e gestione degli scarti
La procedura è indicata come ormai a regime per le concessionarie, che devono trasmettere le informazioni con una scansione decadale: dal 1 al 10 entro il 25 dello stesso mese, dall’11 al 20 entro il 5 del mese successivo, dal 21 al 31 entro il 15 del mese successivo. I flussi ricevuti sono sottoposti a controllo formale secondo il tracciato definito dal Gruppo di lavoro della Riforma; la D.C.S.I.T. accetta i flussi formalmente corretti e scarta i dettagli non conformi o non abbinabili ai dati originari dei ruoli. Gli scarti possono riguardare sia i dati di cartellazione del CNC sia quelli delle concessionarie su notifiche, provvedimenti, procedure esecutive, spese, riscossioni e inesigibilità, con successivo reinvio dei dati corretti o sostitutivi.
Contenuto informativo delle riscossioni e riversamenti
Tra i dati di maggiore rilevanza vi sono quelli relativi al pagamento, totale o parziale, delle cartelle. Le concessionarie comunicano l’importo riscosso per ciascun articolo di ruolo al lordo dell’aggio, l’aggio trattenuto, l’eventuale quota a carico del contribuente se il pagamento avviene oltre 60 giorni dalla notifica, la data e la modalità di versamento, le ulteriori somme aggiuntive riscosse, l’ammontare da riversare alla Tesoreria Provinciale e il numero di quietanza. La circolare ricorda inoltre, per i crediti oggetto di cessione di cui al D.M. 4 agosto 2000 e al decreto regionale siciliano del 19 gennaio 2001, che la quota di aggio a carico della Società di cartolarizzazione è pari al 2% e la restante parte è a carico dell’Inps.
Riconciliazione con le quietanze e disponibilità dei dati
Poiché le quietanze trasmesse telematicamente sono cumulative e non riportano la Sede emittente né i singoli contribuenti, è stato istituito presso la Direzione Centrale Entrate Contributive - Area Ruoli un gruppo di lavoro per la gestione delle riscossioni. Il gruppo acquisisce le quietanze cartacee della Banca d’Italia, effettua verifiche contabili presso le concessionarie, evidenzia e, ove possibile, elimina le anomalie, predispone i dati per il bilancio della società di cartolarizzazione e monitora l’andamento delle riscossioni. Le informazioni già verificate risultano spendibili e, secondo la circolare, saranno visualizzabili in Intranet a partire dal 18 dicembre 2002; successivamente verranno rese disponibili anche quelle sostituite o sistemate in via amministrativa.
Consultazione in Intranet: menù "Riscossioni" e dati disponibili
Le sedi possono consultare i dati tramite l’applicazione "RuoliEsattoriali" e il nuovo menù "Riscossioni", con ricerche basate su codice atto, codice fiscale, numero di ruolo o numero di cartella. Le maschere di dettaglio consentono di visualizzare importi riscossi, ulteriori somme aggiuntive, aggio a carico dell’Istituto, data di riscossione, modalità di pagamento, procedure esecutive intraprese e spese esecutive incassate. È inoltre visibile l’estremo del riversamento effettuato dalla concessionaria, comprensivo di data, numero e importo effettivo, nonché l’eventuale trattenuta per compensazioni.
Procedure esecutive e impatto sulle rateazioni
Un’ulteriore implementazione riguarda le informazioni sulle procedure esecutive avviate dalle concessionarie nei confronti dei contribuenti morosi. Tali dati sono utili per l’istruttoria delle domande di rateazione, poiché l’art. 26 del D.Lgs. 46/1999 richiede che non siano iniziate procedure esecutive. Il nuovo menù "Procedure esecutive" permette la consultazione, tramite codice fiscale, delle azioni esecutive avviate e delle relative spese sostenute dalla concessionaria. Le eventuali richieste di pagamento delle spese esecutive non devono, al momento, essere considerate, in attesa delle verifiche di congruità da parte di Sogei.
Crediti ceduti, aggiornamento archivi e sviluppi della procedura
Al momento la consultazione riguarda solo le riscossioni effettuate sui crediti ceduti e riversati a favore della SCCI; in una fase successiva sarà possibile visualizzare anche quelle relative ai crediti non ceduti e riversati alle sedi. Sono state inviate alle gestioni le specifiche tecniche per l’aggiornamento degli archivi; per la gestione Art-Comm l’aggiornamento sarà effettuato a breve per consentire estratti conto aggiornati, mentre per le altre gestioni si procederà prima alla contabilizzazione. La circolare annuncia inoltre un prossimo potenziamento della procedura con ulteriori opzioni e totalizzazioni per ciascuna cartella, nonché la possibilità di stampare l’estratto del ruolo per gli uffici legali in caso di ricorso del contribuente.
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