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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - Ancona, Sezione 1

per il risarcimento del danno subito a causa del tardivo rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio della struttuta residenziale;

Giustizia amministrativa202000175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento omissivo o tardivo del Comune nel rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una struttura residenziale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La Fondazione ha proposto ricorso per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa del tardivo rilascio dell'autorizzazione comunale necessaria all'esercizio della struttura residenziale. La parte ricorrente ha dichiarato la propria permanenza alla decisione del ricorso. Il TAR, senza definire nel merito la domanda risarcitoria, ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una relazione dettagliata e aggiornata sulla vicenda, nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini del giudizio.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'Amministrazione intimata di depositare al più presto una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi e ogni altro atto o documento ritenuto utile. La decisione è stata adottata per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando i principi di cui agli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a. e il potere istruttorio previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a. L'ordinanza non decide la fondatezza della domanda risarcitoria, né attribuisce la prevalenza a una delle parti; dispone soltanto l'acquisizione di elementi istruttori.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    I principi richiamati giustificano l'adozione di misure funzionali a una trattazione celere ed effettiva della controversia.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    Il principio di ragionevole durata e concentrazione del processo è richiamato quale fondamento dell'incombente istruttorio.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso

    La disposizione è utilizzata quale base del potere del giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione utile alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi, oltre che degli atti e documenti utili, quando tale acquisizione sia necessaria per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di permanenza alla decisione non comporta la definizione immediata della controversia: il giudice può disporre previamente gli incombenti istruttori necessari per poter decidere consapevolmente la domanda.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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