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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22165/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora per il reato di tentata truffa (artt. 56 e 640 cod. pen.) con l'aggravante della "minorata difesa" (art. 640, comma 3). L'unico motivo denuncia violazione di legge e contraddittorietà/illogicità della motivazione poiché il Tribunale avrebbe fondato la sussistenza dei gravi indizi e dell'aggravante sulla sola valutazione "ex ante" della vulnerabilità della persona offesa (una donna di 79 anni), senza accertare concretamente che l'agente abbia effettivamente tratto vantaggio dalla specifica situazione di minorata difesa; contestazione rafforzata dal fatto che la persona offesa si è dimostrata vigile e reattiva (ha rifiutato il pagamento, ha fotografato la targa e lo specchietto, ha riconosciuto l'indagato dalle fotografie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Torino. La Corte ha censurato la valutazione basata su un giudizio "ex ante" della vulnerabilità (limitata all'età della vittima) ritenendola incompatibile con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'aggravante della minorata difesa richiede la prova che circostanze di tempo, luogo o persona si siano effettivamente tradotte in una situazione concreta di particolare vulnerabilità dalla quale l'agente abbia consapevolmente tratto vantaggio. In mancanza di tale verifica, non risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 280, comma 1, c.p.p. per l'applicazione della misura cautelare. La Cassazione dunque ordina un nuovo esame della gravità indiziaria conformemente ai principi esposti (sentenza del 24/02/2026).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina della tentata partecipazione al delitto; la fattispecie è stata qualificata come tentata truffa e la valutazione della gravità indiziaria è stata operata anche rispetto a tale configurazione.

  • art. 640 cod. pen., commi 1 e 3 (già 2 n. 2-bis)

    Articolo che punisce la truffa (comma 1) e prevede l'aggravante quando il fatto è commesso in danno di persone in condizioni di minorata difesa (comma 3). La Corte ha chiarito che l'aggravante richiede una valutazione concreta della vulnerabilità, non una presunzione basata solo sull'età.

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    Norma che riguarda le circostanze aggravanti relative alla minorata difesa; interpretata dalla Corte nel senso che le circostanze di tempo, luogo o persona devono tradursi in concreto in una particolare situazione di vulnerabilità di cui l'agente abbia profittato.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamato per affermare che l'età avanzata non crea una presunzione assoluta di minorata difesa: l'idoneità astratta di determinate condizioni non è sufficiente a fondare automaticamente l'aggravante.

  • art. 280, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le misure cautelari personali e le relative condizioni (tra cui la gravità indiziaria e l'esistenza di esigenze cautelari): la Corte ha osservato che senza la concreta sussistenza dell'aggravante non sono soddisfatte le condizioni per la misura disposta.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza a decidere sul rinvio del procedimento dopo l'annullamento: la Cassazione ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame competente.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini)

    Richiamata dalla Corte per il principio che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, non è sufficiente l'idoneità astratta delle condizioni: è invece necessaria la verifica in concreto che l'agente abbia tratto vantaggio dalla specifica situazione di vulnerabilità della vittima.

Massime di principio

  • L'età avanzata della vittima, di per sé, non costituisce prova automatica della circostanza aggravante della minorata difesa: occorre accertare concretamente che l'agente abbia approfittato di una situazione di vulnerabilità effettiva.
  • Per integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 (minorata difesa) è necessario dimostrare che circostanze di tempo, luogo o persona si siano tradotte in una reale vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente abbia consapevolmente tratto vantaggio.
  • Nelle ipotesi di reato tentato bisogna comunque verificare la condizione concreta della persona offesa; la circostanza che il fatto sia rimasto tentato (es. perché la vittima si è dimostrata reattiva) non esclude automaticamente l'accertamento dell'aggravante, ma impone che tale aggravante sia comunque provata in concreto.
  • Per l'applicabilità di misure cautelari personali (es. obbligo di dimora) occorre una valutazione della gravità indiziaria fondata su elementi concreti; motivazioni basate su valutazioni astratte o "ex ante" sono suscettibili di annullamento in Cassazione.
  • In situazioni analoghe il giudice deve motivare espressamente perché le condizioni personali della vittima (età, stato fisico/mentale, isolamento, ecc.) abbiano realmente inciso sulla capacità di difesa e abbiano costituito un vantaggio per l'agente.

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