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Ordinanza

Ordinanza n. 264/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico da circa 10,214 MWp nel Comune di Ferrara, con atti connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e il verbale della Conferenza di servizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori energetici)

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato il diniego adottato da Arpae nell’ambito del procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra e delle opere di connessione alla rete elettrica. Hanno chiesto anche l’accertamento del diritto della società titolare del preventivo di connessione e della disponibilità delle aree a procedere con l’installazione dell’impianto. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la controversia pone questioni interpretative relative all’art. 11-quinquies inserito nel d.lgs. n. 190/2024 dall’art. 2 del d.l. n. 175/2025, convertito dalla l. n. 4/2026. In sede cautelare, la questione giuridica è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel giudizio di merito. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio di perdita dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete derivante dall’eventuale decadenza del preventivo di connessione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza definire il merito delle censure. Pur ritenendo necessario un approfondimento delle questioni interpretative prospettate, il Collegio ha ravvisato la prevalenza dell’interesse delle ricorrenti nel bilanciamento cautelare, limitatamente alla conservazione dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete. Ha quindi disposto la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. La discussione è stata fissata all’udienza pubblica dell’11 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi adottata nel procedimento, senza che l’ordinanza ne esamini nel merito la legittimità.

  • art. 11-quinquies d.lgs. n. 190/2024

    disposizione inserita dall’art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175

    Le questioni interpretative relative alla disposizione sono ritenute meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito.

  • art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4

    Inserimento dell’art. 11-quinquies nel d.lgs. n. 190/2024

    È indicato come l’intervento normativo che ha introdotto la disposizione oggetto delle questioni interpretative prospettate.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della tutela cautelare richiesta e concessa.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che le questioni giuridiche dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, può comunque concedere la tutela interinale sulla base della prevalenza del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, senza anticipare la decisione di merito.
  • Nell’ambito dei procedimenti autorizzatori per impianti da fonte rinnovabile, il rischio di decadenza del preventivo di connessione alla rete e della conseguente perdita dell’effetto di prenotazione può integrare un pregiudizio cautelare rilevante, suscettibile di tutela mediante sospensione della decadenza nelle more del giudizio.
  • La tutela cautelare può essere accordata in modo circoscritto alla conservazione della posizione di connessione alla rete, senza sospendere integralmente gli effetti dell’atto di diniego né riconoscere anticipatamente il diritto alla realizzazione dell’impianto.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliReti e impianti energeticiAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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