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Ordinanza

Ordinanza n. 447/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti notificati in data 21 ottobre 2025 di archiviazione delle istanze ex art. 22 TUI, per la regolarizzazione della posizione di soggiorno in Italia dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202515842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di archiviazione delle istanze ex art. 22 TUI per la regolarizzazione della posizione di soggiorno in Italia

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti notificati il 21 ottobre 2025 con cui erano state archiviate le loro istanze presentate ai sensi dell'art. 22 TUI per la regolarizzazione della posizione di soggiorno. L'Amministrazione resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo. Il TAR, senza esaminare tale eccezione, ha rilevato che gli interessati erano stati convocati dinanzi allo Sportello Unico per il 3 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse esclusivamente rispetto alla misura cautelare richiesta, poiché la convocazione degli interessati dinanzi allo Sportello Unico rendeva non più attuale la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. L'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo è stata lasciata impregiudicata, essendo stata esaminata solo incidentalmente e non essendo stata definita. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 TUI

    Disciplina le istanze cui si riferivano i provvedimenti di archiviazione impugnati; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della trattazione cautelare incidentale.

Massime di principio

  • La convocazione dell'interessato dinanzi allo Sportello Unico, intervenuta nel corso del giudizio cautelare, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando rende non più attuale la tutela cautelare richiesta.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare non definisce necessariamente il merito dell'impugnazione né le questioni processuali ulteriori, che possono rimanere impregiudicate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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