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Sentenza

Sentenza n. 12525/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del d.m. 30 maggio 2025, n. 418, recante "Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026", nella parte in cui non prevede alcuna deroga all'obbligo di frequenza e/o modalità alternative per il conseguimento dei CFU per gli studenti affetti da gravi patologie invalidanti; - del d.m. 16 luglio 2025, n. 454, recante "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – aa 2025/2026", e dei relativi allegati, nella parte in cui subordina l'inserimento in graduatoria al superamento degli esami del semestre filtro, senza prevedere alcuna tutela per gli studenti impossibilitati a sostenere le prove per documentati e gravi motivi di salute connessi a disabilità; - del d.m. 22 dicembre 2025, n. 1115, recante "Disposizioni generali e ammissione alle graduatorie di merito nazionali", e dei relativi allegati, in quanto ulteriore atto attuativo della procedura selettiva lesiva degli interessi della ricorrente; - della graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026 nella sola parte in cui non riporta il nominativo dell'odierna ricorrente; - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali anche non conosciuti, e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica - ex art. 30 c.p.a. e 2058 c.c. - mediante ammissione, in sovrannumero, al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Giustizia amministrativa202603616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, nonché gli atti regolamentari e attuativi della procedura selettiva

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e non ammesso al secondo semestre all'esito delle prove d'esame, ha impugnato la graduatoria nazionale nella parte in cui non lo includeva, chiedendo l'ammissione cautelare e definitiva, anche in sovrannumero, presso l'Università degli Studi dell'Aquila. Ha inoltre impugnato i decreti ministeriali disciplinanti le modalità di accesso, la formazione delle graduatorie e l'ammissione ai corsi, deducendo l'illegittimità della propria esclusione. Il giudizio è stato definito senza esaminare tali censure, poiché il Collegio ha rilevato d'ufficio la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nominativa definitiva, individuati come controinteressati necessari. Il ricorrente aveva notificato il ricorso soltanto al Ministero e all'Università, senza notificazione a un controinteressato e senza chiedere la notifica per pubblici proclami. Inoltre, non risultava che avesse presentato un'istanza di accesso agli atti per individuare i nominativi e i recapiti dei candidati controinteressati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati inseriti nella graduatoria nominativa definitiva del 28 gennaio 2026. Secondo il Collegio, l'eventuale accoglimento del ricorso e la conseguente ammissione del ricorrente avrebbero modificato la graduatoria e inciso sulle posizioni dei candidati utilmente collocati, titolari di un interesse qualificato a contraddire. La notificazione ad almeno uno dei controinteressati costituisce, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., una condizione di ammissibilità del ricorso e un adempimento preliminare essenziale. La sua omissione non è stata ritenuta sanabile mediante notificazione per pubblici proclami, anche perché tale richiesta non era stata formulata e il ricorrente non aveva dimostrato di avere svolto iniziative, come un'istanza di accesso, per individuare i controinteressati. La questione è stata ritenuta pregiudiziale e assorbente, sicché il Collegio non ha esaminato né i motivi di merito né l'ulteriore questione relativa alla mancata impugnazione della graduatoria del 28 gennaio 2026. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo, oltre che all'amministrazione che ha adottato l'atto anche “ad almeno uno dei controinteressati”

    La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati è condizione di ammissibilità dell'azione di annullamento e costituisce un adempimento essenziale per la rituale instaurazione del contraddittorio.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza camerale, quando ne ricorrono i presupposti processuali e le parti siano state avvertite.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie, prima della decisione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di annullamento contro una graduatoria nominativa, sono controinteressati necessari i candidati utilmente collocati quando l'eventuale accoglimento del ricorso e l'ammissione del ricorrente siano idonei a modificare la graduatoria e a incidere sulle loro posizioni.
  • La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, oltre che all'amministrazione che ha adottato l'atto, costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di annullamento ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; la sua omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata conoscenza dei nominativi e dei recapiti dei controinteressati non esonera il ricorrente dall'onere di attivarsi per individuarli, anche mediante accesso agli atti, prima o nel contesto della proposizione del ricorso.
  • La notificazione per pubblici proclami non può essere utilizzata per sanare l'omessa notificazione a un controinteressato quando non sia stata richiesta e quando il ricorrente non abbia previamente dimostrato di avere svolto attività diligente per individuare i soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDecadenza e tardività

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