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Ordinanza

Ordinanza n. 2184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) n. 520 del 7 maggio 2026

Giustizia amministrativa202603959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento comunale dichiarativo dell'inefficacia della SCIA per modifiche alla viabilità interna e all'assetto planimetrico dei parcheggi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia n. 520 del 7 maggio 2026, deducendo la legittimità della SCIA relativa a modifiche qualificate come adattamenti minimi della viabilità interna e dei parcheggi nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana dell'area Ex Scalo Merci. Secondo l'appellante, le modifiche non incidevano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d'uso, sulla categoria edilizia, sulla sagoma degli edifici o sulle prescrizioni del permesso di costruire ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Quanto al periculum in mora, la società ha rappresentato la necessità di completare gli edifici entro il 23 luglio 2026 per rispettare gli obblighi assunti con il promissario acquirente, evitando una penale rilevante, la risoluzione del preliminare, il pregiudizio dell'operazione economica e il rischio di default. Il Comune ha contestato la fondatezza dell'appello e il periculum, sostenendo che il pregiudizio fosse meramente economico e che la società potesse richiedere un permesso di costruire in variante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto la domanda cautelare di primo grado, sospendendo l'efficacia del provvedimento comunale che aveva dichiarato inefficace la SCIA. Ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fumus, valorizzando la chiara rappresentazione del grave pregiudizio derivante dal mancato rispetto del termine di completamento delle opere, contrapposta all'indicazione generica e formale del Comune sugli effetti delle modifiche rispetto al progetto originario cristallizzato nell'atto d'obbligo. Ha inoltre rilevato che, allo stato degli atti, non erano emersi concreti effetti pregiudizievoli delle modifiche sugli standard urbanistici e sulla sicurezza della circolazione, essendo la viabilità rimasta inalterata nelle sue caratteristiche essenziali. La sospensione è stata disposta nei sensi e nei limiti della motivazione, senza precludere al Comune il potere di verificare la funzionalità della nuova soluzione viaria e le effettive conseguenze delle modifiche sull'assetto complessivo dell'area, anche ai fini della sicurezza pubblica. Il TAR è stato incaricato di fissare l'udienza pubblica per la discussione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dall'appellante a sostegno della qualificazione delle modifiche come interventi realizzabili mediante SCIA, purché non incidenti sui parametri urbanistici e sulle ulteriori caratteristiche edilizie indicate dalla norma.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la rappresentazione concreta e documentata di un grave pregiudizio derivante dal mancato rispetto di termini contrattuali essenziali può integrare il periculum in mora, anche quando il pregiudizio abbia natura economico-patrimoniale, se sono prospettati effetti particolarmente rilevanti sull'intera operazione economica.
  • Quando l'amministrazione dichiara l'inefficacia di una SCIA relativa a modifiche progettuali, la valutazione cautelare deve considerare in concreto gli effetti delle modifiche sugli standard urbanistici, sulla sicurezza della circolazione e sull'assetto complessivo dell'area; una motivazione meramente generica e formale sugli effetti dell'intervento non è sufficiente a escludere il fumus dell'impugnazione.
  • La sospensione cautelare dell'atto dichiarativo dell'inefficacia della SCIA può essere disposta lasciando impregiudicato il potere dell'amministrazione di verificare, nel prosieguo, la funzionalità della soluzione progettuale e le sue effettive conseguenze sulla sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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