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Sentenza

Sentenza n. 1400/2026 - Torino, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di Sentenza del Tribunale di Torino n. 533/2025.

Giustizia amministrativa202600355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 533/2025, recante condanna al pagamento di somme per carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.500,00, oltre interessi, per carta docente relativa agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. La sentenza era divenuta definitiva, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. È stata quindi proposta azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con richiesta di ordinare il pagamento, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e condannare l'Amministrazione alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese collegate al provvedimento giudiziale, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice, soprattutto quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo deve essere verificato alla luce del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e degli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da esercitare entro i successivi 60 giorni su istanza della creditrice, anche mediante gli atti contabili e finanziari necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata infine disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato indicato nella condanna alle spese.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma di denaro, il creditore può agire in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché il titolo sia documentato e sia decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche.
  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'Amministrazione deve conformarsi al contenuto del titolo, ma la quantificazione finale delle somme dovute deve essere verificata in relazione al giudicato, agli eventuali pagamenti parziali, alle norme applicabili e alla corretta misura e decorrenza degli interessi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • Quando l'attività affidata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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