Sentenza del 19/10/2017 n. 4214 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Praticante commercialista ‐ Requisito della autonoma organizzazione - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per assoggettare a IRAP l'attività del professionista. In particolare, si discuteva se la presenza di un praticante nello studio potesse costituire una collaborazione idonea a dimostrare un'organizzazione autonoma. La sentenza ha ritenuto che il praticante sia normalmente presente soprattutto per apprendere la professione e non per potenziare o migliorare la gestione dello studio. Pertanto, la sua presenza non equivale automaticamente all'impiego di una collaborazione organizzata. Anche l'eventuale compenso elevato del praticante non è decisivo, poiché rileva il ruolo concretamente svolto e non soltanto l'importo corrisposto.
La decisione
È stata esclusa la sussistenza dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, l'assoggettamento del professionista all'IRAP. La presenza di un praticante, considerata nella sua funzione formativa, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'esistenza di una struttura organizzata. Il compenso eventualmente elevato non modifica questa conclusione, se non è accompagnato dalla prova di mansioni operative autonome e funzionali all'organizzazione dello studio.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente si avvale di una struttura o di collaboratori che eccedono il minimo necessario per l'esercizio personale della professione.
Disciplina del praticantato professionale
La funzione prevalentemente formativa del praticantato impedisce di considerare automaticamente il praticante come collaboratore che dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Occorre valutare concretamente le mansioni effettivamente svolte.
Massime di principio
- La sola presenza di un praticante nello studio non dimostra automaticamente il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Per valutare l'assoggettamento a IRAP conta soprattutto il ruolo concreto del collaboratore: mansioni, autonomia operativa, continuità e utilità organizzativa per lo studio.
- Un compenso elevato non è sufficiente, da solo, a provare l'esistenza di un'organizzazione autonoma.
- La funzione formativa del praticante tende a escludere l'autonoma organizzazione, salvo che l'Amministrazione dimostri che il praticante svolga attività operative rilevanti e strutturalmente funzionali alla produzione del reddito.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando anche dipendenti, collaboratori, beni strumentali e modalità effettive di gestione dello studio.
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