Cassazione Penale, Sentenza n. 13583/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione percassazione fondata sull'unico motivo che contesta la carenza o la mera apparenza della motivazione con cui il Tribunale ha confermato la custodia cautelare in carcere, sostenendo che non sono state adeguatamente esplicitate le ragioni per cui non fosse possibile adottare misure meno gravose (in particolare gli arresti domiciliari con controllo elettronico) e che non sono stati considerati elementi positivi della personalità dell'indagato (periodo di affidamento in prova con adempimenti rispettati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato congruamente la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, valorizzando la serialità, l'organizzazione e la professionalità delle truffe, la commissione dei reati in danno di soggetti vulnerabili e il precedente percorso detentivo e paradetentivo che non ha sortito effetto dissuasivo. Di conseguenza ha considerato adeguatamente spiegato il rifiuto di misure meno afflittive e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Il giudice che adotta la custodia cautelare deve esplicitare le ragioni per cui ritiene inadeguate misure meno afflittive; tale onere motivazionale è vincolante per il giudice di merito.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede gli strumenti elettronici di controllo (es. braccialetto). Quando il giudice esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari, ne deriva implicitamente l'impossibilità di ricorrere al controllo elettronico.
art. 274 cod. proc. pen.
Le esigenze di prevenzione della reiterazione vanno valutate con riferimento alla gravità del fatto nella sua concreta manifestazione e alla personalità dell'indagato, non dal solo titolo di reato astratto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende; qui applicata per l'inammissibilità del ricorso.
D. Lg.vo 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale nella fase di esame del ricorso.
legge n. 47/2015
modifica della disciplina dell'art. 274
Ha precisato che non è possibile presumere il pericolo di reiterazione dal solo titolo di reato; occorre valutare le concrete modalità del fatto.
Massime di principio
- La valutazione sull'idoneità delle misure cautelari è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica o incongrua.
- Il giudice che dispone la custodia cautelare deve spiegare perché misure meno afflittive (anche con controllo elettronico) sono inadeguate; quando esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari ciò implica anche l'impossibilità dell'impiego di strumenti elettronici.
- La concreta gravità, la serialità, l'organizzazione del reato e la commissione ai danni di soggetti vulnerabili rinforzano la valutazione negativa sulla possibilità di misure alternative.
- Pregresse esperienze detentive o paradetentive inefficaci a reinserire il soggetto costituiscono elemento prognostico negativo sulla capacità di autodetenzione e giustificano misure più gravose.
- I ricorsi alla Cassazione basati unicamente su censure motivazionali sono spesso inammissibili se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e congrua; il ricorrente può essere condannato a spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
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