Sentenza del 09/07/2015 n. 1259 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003-2009 e l'atto di irrogazione delle sanzioni, contestando l'utilizzabilità dei dati della cosiddetta "lista Falciani", la titolarità effettiva dei capitali, la validità dello scudo fiscale, la decadenza dell'Amministrazione dai termini di accertamento e l'errata quantificazione delle imposte e delle sanzioni. Ha inoltre sostenuto che i capitali appartenessero fiduciariamente al padre e che le somme fossero state regolarizzate mediante scudo fiscale.
La decisione
La Commissione ha riunito gli appelli e li ha accolti solo parzialmente. Ha ritenuto utilizzabili i dati trasmessi dalla Francia tramite i canali ufficiali di cooperazione internazionale, anche se originariamente acquisiti all'estero in modo eventualmente illecito. Ha confermato la legittimità degli accertamenti fondati su tali dati, la titolarità delle somme in capo al contribuente e l'applicabilità del raddoppio dei termini per gli investimenti esteri non dichiarati. Ha invece annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, poiché coperti dalla tutela prevista dallo scudo fiscale. Quanto alle sanzioni, ha riconosciuto l'applicazione del principio del favor rei, con aliquote più favorevoli del 5% per il periodo antecedente al 30 giugno 2009 e del 6% successivamente, nonché l'eliminazione delle sanzioni relative all'omessa dichiarazione dei trasferimenti di capitali nel quadro RW. Su tali aspetti è stata dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 77/799/CEE
Consente lo scambio di informazioni fiscali tra autorità degli Stati membri. I dati trasmessi attraverso canali ufficiali possono essere utilizzati secondo le regole probatorie dello Stato che li riceve.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, ratificata con legge n. 20 del 1992
Costituisce una base giuridica per la cooperazione informativa tra le amministrazioni fiscali italiana e francese.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 2, e 41, comma 2
Consentono all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento anche su elementi indiziari e informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di controllo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1
È richiamato quale base normativa per l'utilizzabilità degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria nell'accertamento.
D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2-bis, convertito dalla legge n. 102 del 2009
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento per attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche in relazione a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della norma, purché non siano già definitivamente scaduti secondo l'interpretazione applicata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 1 e 3
Impone l'applicazione della sanzione più favorevole tra quella vigente al momento della violazione e quelle successive, salvo che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5
Consente di applicare il principio della continuazione alle violazioni della stessa indole riferite a più periodi d'imposta, evitando una sommatoria integrale delle sanzioni.
D.L. n. 350 del 2001, art. 14, comma 1, lettera a), richiamato dall'art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009
Lo scudo fiscale impedisce gli accertamenti tributari e contributivi, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o attività estere effettivamente oggetto di rimpatrio o regolarizzazione e nei periodi ancora accertabili.
D.L. n. 350 del 2001, art. 14, comma 7, richiamato dall'art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 78 del 2009
La regolarizzazione mediante scudo fiscale non produce effetti se, prima della dichiarazione riservata, il contribuente aveva avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
Legge n. 97 del 2013, art. 9
Ha eliminato l'obbligo di indicare nel quadro RW i trasferimenti da e verso l'estero e ha fatto venir meno le relative sanzioni, imponendo l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, durante il giudizio, l'Amministrazione elimina o modifica l'atto contestato riconoscendo la fondatezza delle doglianze.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i dati bancari esteri trasmessi tramite canali ufficiali di cooperazione internazionale possono essere utilizzati anche se il contribuente contesta la loro originaria acquisizione all'estero; spetta al contribuente contestarne concretamente attendibilità e riferibilità.
- Una mera autocertificazione sulla titolarità fiduciaria di capitali esteri non è normalmente sufficiente a superare presunzioni e documentazione bancaria contraria: occorrono prove documentali coerenti e verificabili.
- Lo scudo fiscale opera solo entro i limiti delle somme effettivamente regolarizzate e può essere escluso se, prima della dichiarazione, il contribuente aveva avuto formale conoscenza di attività istruttorie o accertative.
- Il raddoppio dei termini per attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata può rendere tempestivi accertamenti relativi ad anni precedenti, purché l'Amministrazione agisca entro il termine raddoppiato applicabile.
- In materia sanzionatoria tributaria deve essere applicata la disciplina successiva più favorevole, anche d'ufficio, se il provvedimento non è definitivo; ciò può comportare la riduzione delle aliquote o l'eliminazione integrale di sanzioni non più previste.
- La mancata impugnazione di una parte autonoma della sentenza può formare giudicato interno, impedendo al giudice d'appello di rimettere in discussione quella statuizione.
- Anche un avviso privo di recupero d'imposta può essere impugnato quando contiene una contestazione fiscalmente rilevante che la legge vieta di formulare per effetto dello scudo fiscale.
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