Cassazione Penale, Sentenza n. 40668/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione di secondo grado esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. MARRAZZO ha dedotto: (i) errata valutazione e insufficiente estensione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 L. 203/1991 (dissociazione/collaborazione), nonostante il suo contributo fosse stato decisivo; (ii) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; (iii) incongruenze e travisamenti rispetto al confronto con la collaborazione della PETROSINO. PETROSINO ha dedotto: violazione dell'art. 81 c.p. per mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra la condanna per associazione (art. 416-bis) e l'omicidio (reato-fine), sostenendo che l'omicidio era ricompreso nel disegno criminoso originario dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché formulati con motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Quanto a MARRAZZO, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del merito sull'estensione dell'attenuante speciale (la misura è rimessa al giudizio di merito e va parametrata all'utilità effettiva della collaborazione), ha confermato che elementi già utilizzati per il riconoscimento della speciale attenuante non possono essere riutilizzati per le attenuanti generiche e ha escluso la fondata richiesta di prevalenza delle generiche. Quanto a PETROSINO, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la continuazione: l'omicidio è stato ritenuto evento contingente e non programmato fin dall'origine del sodalizio. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata liquidata alcuna somma in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 8 L. 203/1991 (e art. 8 d.l. n.152/1991 richiamato)
Attenuante speciale della collaborazione/dissociazione: va parametrata all'utilità oggettiva del contributo fornito nelle indagini (contributo 'concorrente' e rilevante). La sua applicazione assorbe parte degli effetti del mutamento di condotta; gli stessi elementi non possono essere poi riutilizzati per riconoscere anche le attenuanti generiche salvo l'esistenza di elementi diversi e atipici
art. 81 c.p. (comma 2, continuazione)
Per riconoscere la continuazione è necessario provare l'unità di disegno criminoso sin dal momento ideativo: non basta la reiterazione di condotte o una generale propensione delittuosa; nel rapporto tra associazione (art.416-bis) e reati-fine la continuazione non è di regola configurabile salvo che i reati-fine risultino programmati in concreto e identificati almeno nelle linee essenziali fin dalla costituzione dell'associazione
art. 416-bis c.p.
Delitto associativo (camorra): la sussistenza di un vincolo di continuazione con reati-fine va valutata concretamente; l'appartenenza ad un sodalizio non rende automaticamente tutti i delitti commessi nell'ambito della associazione riconducibili al medesimo disegno criminoso
art. 133 c.p.
Criteri generali per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione comparativa delle circostanze attenuanti e aggravanti
art. 192 co. 3 c.p.p.
Principio di non autosufficienza delle dichiarazioni del correo: la collaborazione deve offrire elementi utili e concorrenti nella ricostruzione, non può essere considerata 'decisiva' in senso assoluto se non inserita nel contesto probatorio
art. 616 c.p.p.
Prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- L'attenuante speciale per la collaborazione (art. 8 L.203/1991) va calibrata sull'utilità effettiva del contributo alle indagini: la misura è rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità sindaca la logicità della motivazione ma non ricalcola in fatto l'apporto.
- Gli stessi fatti o elementi utilizzati per concedere la speciale attenuante non possono essere nuovamente usati per giustificare attenuanti generiche, salvo che emergano elementi diversi e atipici non già esaminati nella concessione della speciale attenuante.
- Per il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra associazione e reati-fine è necessario dimostrare l'unità di disegno criminoso sin dall'origine, con almeno una programmazione in linea generale dei reati-fine; la mera contiguità temporale, somiglianza o contesto associativo non sono di per sé sufficienti.
- La valutazione comparativa tra contributi di più collaboratori (chi merita maggiore premio) è questione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
- Le doglianze che implicano una rivalutazione degli elementi di fatto (es. valutazione della 'decisività' delle dichiarazioni, contraddizioni tra dichiarazioni di testi) sono inammissibili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione logica manifesti.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o non consentito la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le sanzioni previste, incluse spese e ammenda ex art. 616 c.p.p.
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